Il giudice onorario del Tribunale di Sciacca, Anna Sandra Bandini, ha condannato Poste Italiane al
pagamento in favore di tre saccensi dell’importo di 20 mila euro e delle spese processuali.
I fatti si riferiscono al 2006 quando tre saccensi si erano recati in un ufficio postale di Sciacca richiedendo l’emissione di otto Buoni Fruttiferi Ordinari con scadenza ventennale dell’importo di 2.500 mila euro ciascuno.
Nel 2021 i tre sono tornati nell’ufficio postale saccense per informarsi sull’andamento dei buoni e soltanto in quell’occasione apprendevano dai dipendenti addetti all’ufficio di una presunta intervenuta prescrizione con conseguente impossibilità di procedere alla riscossione.
I tre, assistiti dagli avvocati Luigi Licari e Paolo Porretta del foro di Sciacca, hanno quindi citato in giudizio Poste Italiane, contestando il fatto che non e’ stato loro consegnato il Foglio Informativo Analitico (F.I.A.), contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento e dunque, anche la durata dell’investimento e la scadenza del buono, i quali si presentavano privi di indicazione dei rendimenti e della scadenza, in spregio della disciplina ex articolo 3 del Decreto Ministero del Tesoro del 2000.
Costituendosi in giudizio, invece, Poste Italiane ha eccepito che i Buoni Fruttiferi Postali in esame, avevano una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione ed erano liquidabili alla scadenza del diciottesimo mese. Il diritto al rimborso si prescriveva dunque, decorso il successivo decennio, per cui raggiunti i 18 mesi dalla sottoscrizione hanno raggiunto la massima fruttuosità il 29 giugno 2008 e da tale data è iniziato a decorrere il termine prescrizionale di dieci anni entro il quale l’intestatario degli stessi avrebbe potuto esercitare il diritto al rimborso, ma hanno anche evidenziato che tutte queste circostanze erano rilevabili dal foglio informativo presumibilmente consegnato ai sottoscrittori.
Secondo la sentenza dello scorso del Tribunale di Sciacca, Poste Italiane non ha fornito la prova di aver adempiuto l’obbligo di consegnare il foglio informativo analitico e quindi, non ha provato di aver adempiuto gli obblighi informativi chiari e personalizzati in sede di collocamento dei buoni condannando al rimborso.