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Inps, fino al 31 dicembre 2021 attivo l’assegno temporaneo per i figli, ecco come ottenerlo (VIDEO)

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Dall’1 luglio al 31 dicembre 2021 le famiglie con figli minori a carico possono presentare domanda all’Inps per ottenere l’assegno temporaneo per i figli, un sostegno per la genitorialità in attesa dell’attuazione dell’assegno unico e universale.

A chi è rivolto
L’assegno temporaneo spetta ai nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF), come lavoratori autonomi, disoccupati, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, titolari di pensione da lavoro autonomo e nuclei che non hanno i requisiti per godere dell’ANF.

Cosa prevede
L’assegno viene erogato in base al numero dei figli e all’ISEE che deve essere inferiore a 50 mila euro.
Nello specifico:
• L’importo mensile spettante al nucleo familiare è differente a seconda che nel nucleo siano presenti uno o due figli minori oppure almeno tre figli minori. In quest’ultimo caso l’importo è maggiorato del 30%;
• l’importo spetta in misura piena per ISEE fino a 7.000 (167,5 euro per ciascun figlio, che diventano 217,8 in caso di nuclei numerosi) per decrescere fino alla soglia massima di 50.000 euro di ISEE .
Inoltre, gli importi dell’assegno sono inoltre maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità presente nel nucleo, così come classificata ai fini ISEE (medio, grave e non autosufficiente).
Alcuni esempi:
• nucleo familiare composto da due figli minori, con ISEE fino a 7.000 euro, l’importo spettante sarà pari a 335 euro (167,5 x 2);
• nucleo familiare composto da tre figli minori, di cui uno disabile, con ISEE pari a 15.000 euro, l’importo spettante complessivamente è pari a 376,7 euro [(108,9 x 3) + 50].

Assegno temporaneo e Reddito di Cittadinanza
Se il nucleo familiare risulta già titolare di Reddito di Cittadinanza, l’assegno temporaneo viene calcolato sottraendo dall’importo teorico spettante la quota di Reddito di Cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare.

Tempi e modalità di pagamento dell’assegno temporaneo
L’assegno temporaneo è pagato mensilmente dall’INPS sulla base della domanda presentata, con le seguenti modalità:
• accredito su conto corrente;
• bonifico domiciliato presso l’ufficio postale;
• carta di pagamento con IBAN ;
• libretto postale intestato al richiedente.
Il pagamento è effettuato al genitore richiedente che convive con il minore. Nell’ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente o divorziati con affido condiviso disposto con provvedimento del giudice ai sensi della legge 54/2006, l’assegno può essere diviso al 50% tra i due genitori (salvo accordo tra gli stessi per il pagamento dell’intero importo al genitore richiedente che convive col minore). A tal fine l’altro genitore dovrà procedere al completamento della domanda per indicare l’opzione scelta.

Quali sono i requisiti
Per ottenere il sostegno economico occorre avere i seguenti requisti dalla presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio:
• essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
• essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
• essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
• essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
• essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente ( ISEE ) in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 ( ISEE minorenni).

Come richiedere l’assegno temporaneo
La domanda può essere presentata a partire dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 attraverso i seguenti canali:
• portale web, utilizzando l’apposito servizio online raggiungibile direttamente dalla homepage del portale INPS, accedendo tramite le proprie credenziali;
• Contact Center integrato, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
• patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Per le domande che saranno presentate entro il 30 settembre 2021 l’assegno temporaneo sarà riconosciuto dal mese di luglio 2021. In caso di presentazione successiva, la prestazione sarà riconosciuta a partire dal primo giorno del mese di presentazione della domanda.

Veronica Gallo
Veronica Gallohttp://www.risoluto.it/
Digital Marketing Manager e Web Content Editor. Laureata in Scienze della Comunicazione Pubblica, d'impresa e Pubblicità e specializzata in Digital Marketing attualmente lavora a Milano come Digital Marketing Manager. Nel 2016 entra nella squadra della Blue Owl Agency collaborando come Social Media Manager e dal 2017 scrive articoli per Risoluto.it collaborando come Web Content Editor.

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