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Bonus condizionatore nella nuova legge di bilancio, c’è tempo fino al trentuno dicembre

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Con il bonus mobili previsto dalla legge di Bilancio 2021 è possibile acquistare il condizionatore a prezzo agevolato fino al 31 dicembre 2021 e con una detrazione fiscale che va dal 50 al 65% anche senza effettuare o aver effettuato una ristrutturazione edilizia.

«L’agevolazione fiscale – spiega l’Adiconsum – può essere del 50%, se l’acquisto del climatizzatore è abbinato alla ristrutturazione della casa (bonus ristrutturazioni), ma anche a un intervento di manutenzione straordinaria senza la ristrutturazione (bonus mobili). In questi casi il tetto massimo di spesa per gli acquisti del 2021 è di 16 mila euro. Oppure l’agevolazione può arrivare al 65%, se l’acquisto non è legato alla ristrutturazione, ma in questo caso il nuovo apparecchio deve appartenere a una classe energetica superiore e il tetto massimo di spesa è di 46.154 euro».

Per beneficiare dell’agevolazione è necessario acquistare o sostituire i propri condizionatori a risparmio energetico: dovrà essere presentata la prova dell’aumento del livello di efficienza energetica degli edifici e in caso di sostituzione dell’impianto esistente, il nuovo apparecchio dovrà appartenere a una classe energetica più alta. È possibile usufruire dell’agevolazione soltanto se l’acquisto viene effettuato entro il 31 dicembre 2021.

Il bonus può essere richiesto in fase di dichiarazione dei redditi, con la presentazione del modello 730 o del modello Unico e l’importo detraibile va suddiviso in 10 quote annuali di pari importo. Nell’importo delle spese possono essere considerate anche quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, purché siano state sostenute con le modalità di pagamento richieste per fruire della detrazione: bonifico, carte di credito o di debito.

Il bonus mobili può essere richiesto in sede di dichiarazione dei redditi e senza limiti di reddito o di Isee dalle persone fisiche (o dai loro familiari conviventi come i coniugi ma anche i genitori o i figli), dagli esercenti arti e professioni, dalle società di persone e di capitali, dalle associazioni di professionisti, dai condomini, dagli istituti autonomi per le case popolari e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

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