Ferragosto a Sciacca, la Valenti blinda dal tredici al sedici con misure “provvisorie e straordinarie”

Misure di contrasto alla diffusione virale da Covid-19 e per la sicurezza pubblica. Ordinanza del sindaco di Sciacca Francesca Valenti con disposizioni “provvisorie e straordinarie” per le giornate del 13, 14, 15 e 16 agosto.

Il contenuto del provvedimento è stato predisposto dal Comando della Polizia Municipale sulla base delle norme nazionali e delle disposizioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza e in considerazione dell’evoluzione dei contagi in Sicilia per salvaguardare al massimo livello possibile la salute e l’incolumità pubblica.   

Ecco cosa prevede l’Ordinanza:

A DECORRERE DALLE ORE 8.00 DEL GIORNO 14 AGOSTO E FINO ALLE ORE 8.00 DEL GIORNO 16 AGOSTO:

1)      Il divieto assoluto di effettuare falò, bivacchi, assembramenti, trasporto di legna o elementi idonei alla combustione (con esclusione del trasporto legna per il rifornimento alle attività commerciali), su tutto il territorio comunale, comprese le aree demaniali;

2)      Il divieto assoluto di utilizzare apparecchiature a fiamma libera e/o elettriche che possono produrre faville pericolose ad attivare incendi;

3)      Il divieto di utilizzare qualsivoglia gioco pirotecnico, petardi anche di pubblica vendita escluso quelli autorizzati; 

A DECORRERE DALLE ORE 20:00 DEL 13 AGOSTO E FINO ALLE ORE 24:00 DEL GIORNO 16 AGOSTO:

1) il divieto di svolgimento di qualsivoglia manifestazione privata e/o aperta al pubblico;

2)      il divieto da parte di esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti di attività di ristorazione, bar pizzerie lidi ed altri  di effettuare intrattenimenti e spettacoli di qualsiasi specie con attività di montaggio, compreso il loro allestimento con impianti audio, luci e scenotecnici (a titolo esemplificativo dj, intrattenimenti danzanti, musica live);

3)      è autorizzata, nell’intero territorio comunale, negli esercizi di cui al punto 2, la diffusione musicale        che deve essere accessoria, complementare e secondaria rispetto all’attività di somministrazione di     alimenti e bevande (musica di sottofondo) e con obbligo di cessazione alle ore 2.00;

4)      Il divieto da parte dei titolari e gestori di esercizi commerciali di cui al precedente punto 2, muniti della licenza prevista dall’articolo 86, primo comma, del TULPS, nonché da parte dei titolari dei distributori automatici, di effettuare la vendita per asporto di bevande, alcolici e superalcolici in lattine o contenitori in vetro. È consentita la somministrazione e il consumo esclusivamente al banco o ai tavoli con divieto per l’esercente di somministrare bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza. Per la vendita e somministrazione di bevande alcoliche su spazi o aree pubbliche diversi dalle pertinenze degli esercizi muniti della licenza prevista dall’articolo 86, primo comma, del TULPS si applicano i divieti di cui all’ art. 14-bis, comma 2, della L. 30/03/2001, n. 125 (divieto di somministrazione di alcolici dalle ore 24.00). Il divieto, per attività commerciali in forma fissa e/o itinerante, sia su aree private che su aree pubbliche, di vendita di bevande alcoliche a decorrere dalle  ore 02:00;

5)      L’obbligo di assumere immediatamente ogni adeguata iniziativa di presidio e di sicurezza anti-assembramento e/o anti-contagio, all’interno dei locali e/o degli spazi confinati assegnati ai medesimi, nel caso si verificassero situazioni di compromissione delle condizioni di sicurezza sopra considerate, a qualsiasi titolo, anche per motivi legati al comportamento degli avventori, nonché di segnalare immediatamente alle Forze di Polizia la necessità di un loro intervento;

6)      L’obbligo di assicurare la presenza permanente, in misura adeguata, di presidi igienico-sanitari e di appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, al fine di garantire la pulizia permanente dei locali e degli spazi pubblici ad essi adiacenti.

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