Lo scorso Gennaio 2021, l’Asp di Agrigento aveva pubblicato un avviso interno per il conferimento di un incarico di “dirigente medico referente rischio clinico e della qualità ospedali riuniti Sciacca –Ribera”, al quale aveva partecipato anche il medico L. G.M. in servizio presso il presidio ospedaliero di Sciacca ed in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione interna, in esito alla quale lo stesso, tuttavia, non risultava destinatario del conferimento del suddetto incarico.
Il dott. L.G.M., pertanto, al fine di valutare la correttezza delle operazioni di valutazione espletate, inoltrava apposita istanza di accesso con richiesta di prendere visione degli atti della procedura selettiva, delle domande di partecipazione e dei curriculum dei partecipanti, così da poter tutelare, se del caso, la propria posizione nelle sedi giurisdizionali competenti.
A fronte del mancato riscontro alla suddetta richiesta documentale da parte dell’Asp di Agrigento, lo stesso si determinava a proporre ricorso dinanzi al TAR Palermo, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino, Carmelinda Gattuso e Rosario De Marco Capizzi, contestando l’illegittimità del silenzio serbato dall’Asp di Agrigento sulla propria istanza di accesso agli atti.
In particolare i legali del medico, nel contestare le difese dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento – costituitasi in giudizio asserendo di aver non ricevuto l’istanza all’indirizzo pec dell’“Ufficio preposto” bensì ad un indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione “non abilitato” – richiamavano a supporto l’ormai pacifico orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’invio di una istanza a un ufficio incompetente non può giustificare in ogni caso il silenzio dell’Amministrazione che rimane comunque onerata a trasmettere gli atti all’ufficio competente.
Inoltre, i legali Rubino, Gattuso e De Marco Capizzi deducevano che la documentazione successivamente depositata in giudizio dall’Asp integrasse soltanto parte di quella richiesta dal ricorrente con la propria istanza di accesso agli atti formulata ai sensi dell’art. 22 e ss. della L. n. 241/90.
Il T.A.R. Palermo, condividendo le difese formulate dai legali del medico e la giurisprudenza dai medesimi richiamata, ha, in parte, dichiarato la cessazione della materia del contendere con riguardo alla parte della documentazione richiesta dal ricorrente e depositata in giudizio dall’Asp; per il resto, in accoglimento del ricorso proposto, ha riconosciuto il diritto del ricorrente – e il corrispondente obbligo dell’Asp – alla visione e al rilascio della restante documentazione richiesta e non ancora ostesa, entro il termine di trenta giorni.
Con la medesima pronuncia, il T.A.R. Sicilia – Palermo ha altresì condannato l’ASP al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente.