Con l’ordinanza numero 456 del 13 gennaio 2021 la Corte di Cassazione Civile interviene per precisare termini, ampiezza ed oneri probatori in materia di responsabilità da cosiddette “buche stradali”; si tratta di un tema molto dibattuto nelle aule di giustizia per via della notevole quantità e diversità di casi concreti in cui si può configurare tale responsabilità a carico dell’ente custode della strada pubblica, che di regola coincide con l’ente territoriale proprietario della strada stessa.
In sintesi, la Cassazione richiama il Comune interessato ai suoi doveri di manutenzione ordinaria e straordinaria della strada affinché essa sia fruibile dagli utenti secondo un uso normale; ma la Suprema Corte evidenzia anche l’onere da parte dell’utente della strada di fare a sua volta un uso normale della pubblica via, giacché – ogni qualvolta si dovesse riscontrare invece un uso abnorme – lo stesso utente sarebbe da considerare responsabile dei danni che gli sono occorsi e non avrebbe diritto ad alcun risarcimento da parte del Comune.
In un’intervista a Risoluto.it l’avvocato Leonardo Palagonia, presidente della Camera Civile di Sciacca, commenta l’ordinanza facendo anche esempi dell’uso abnorme della pubblica via. Parla anche delle polizze assicurative per i Comuni, tema di cui si è spesso dibattuto anche a Sciacca.