Nel 2013, il Comune di Santa Ninfa, dopo un controllo ispettivo bancario, aveva intrapreso un procedimento disciplinare nei confronti di un proprio dipendente, preposto alla gestione e alla notificazione dei titoli cambiari, al quale veniva contestato di aver sottratto posta destinata al Segretario comunale e di aver omesso atti che avrebbe dovuto compiere nell’esercizio della propria pubblica funzione
Riuniti i due procedimenti disciplinari, veniva irrogata al dipendente la sanzione della sospensione dal servizio per sei mesi, con privazione della relativa retribuzione.
Nel 2015, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, ritenuta la sottrazione di alcuni titoli cambiari da parte dello stesso dipendente, notificava al Comune di Santa Ninfa il decreto di fissazione di udienza preliminare emesso dal GUP del Tribunale di Sciacca, in cui veniva contestato al messo notificatore il reato di peculato, per essersi impossessato impropriamente della complessiva somma di € 64.520,64 spettante all’istituto bancario.
A fronte del nuovo reato contestato, il Comune instaurava un nuovo procedimento disciplinare contestandogli la commissione di fatti sanzionabili con l’irrogazione del licenziamento senza preavviso.
Al fine di assicurare il completo esercizio del diritto di difesa l’ente decideva di sentire il proprio dipendente, il quale si dichiarava estraneo ai fatti contestati, e conseguentemente si sospendeva il procedimento disciplinare fino alla definizione del giudizio penale.
All’esito del processo penale, conclusosi solo nel 2021, il Comune di Santa Ninfa, pertanto, decideva di riattivare il procedimento disciplinare in precedenza sospeso e, nell’anno 2022 procedeva all’irrogazione della sanzione del licenziamento senza preavviso.
Il dipendente ha impugnato dinnanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Sciacca, per illegittimità del licenziamento, il provvedimento.
Contro quest’azione si costituiva in giudizio il comune di Santa Ninfa, con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino, il quale rilevava la legittimità del licenziamento in parola, nonché la correttezza dell’intera procedura disciplinare posta in essere dall’ente.
Rubino, in particolare, deduceva in giudizio l’infondatezza delle argomentazioni avversarie, evidenziando come il Comune avesse pienamente rispettato il principio di immediatezza della contestazione, avendo l’ente avuto piena ed esaustiva conoscenza delle illegittime condotte poste in essere dal proprio dipendente solo a seguito della notificazione del Decreto di fissazione di udienza preliminare emesso dal GUP del Tribunale di Sciacca.
Inoltre, l’avvocato Rubino evidenziava in giudizio come del tutto correttamente l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari aveva esercitato il potere discrezionale di sospendere il procedimento disciplinare, avendo questo ad oggetto l’accertamento di fatti di rilevanza penale di particolare complessità e sottoposti al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, con la conseguenza che la sospensione del procedimento di cui si era avvalsa l’Amministrazione comunale non poteva che considerarsi conforme alla normativa prevista dal D.lgs. 165 del 2001.
In accoglimento delle tesi difensive sostenute dall’avvocato Rubino, il Tribunale di Sciacca, in funzione del Giudice del Lavoro, già in prima battuta, con Ordinanza rigettava il ricorso proposto dal dipendente comunale, condannando quest’ultimo alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Santa Ninfa.
Tuttavia, avverso la predetta ordinanza tale dipendente proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Sciacca, al fine di contestare la correttezza della prefata pronuncia e la legittimità del licenziamento irrogato dal Comune di Santa Ninfa.
Anche detto giudizio in opposizione veniva avversato dal Comune di Santa Ninfa che, costituendosi in giudizio sempre con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino, rilevava nuovamente l’infondatezza delle doglianze mosse dal ricorrente ribadendo, quindi, la legittimità dell’intero procedimento disciplinare, e del conseguente licenziamento senza preavviso irrogato dall’ente comunale.
Con la sentenza del tre gennaio, il Tribunale di Sciacca, in funzione del Giudice del Lavoro, ha rigettato l’opposizione proposta dal dipendente comunale, ed altresì, ha condannato quest’ultimo alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Santa Ninfa.