Il Tar Sicilia ha accolto il ricorso proposto da due coniugi saccensi ed ha annullato il provvedimento di diniego della richiesta di permesso di costruire, condannando altresì il Comune di Sciacca, al pagamento delle spese processuali del giudizio al TAR.
I due residenti in pieno centro storico e precisamente nella zona A2, con istanza del 2019 richiedevano al Comune di Sciacca il rilascio del Permesso di Costruire per la realizzazione di opere interne senza incremento della volumetria e delle altezze o modifica della sagoma e dei prospetti esistenti, tra le quali il rifacimento di un nuovo solaio finalizzato al recupero del sottotetto ai fini abitativi.
Senonchè il Settore V del Comune di Sciacca, a distanza di ben 5 anni dalla presentazione della suddetta istanza, la rigettava, osservando che ai sensi dell’art. 19 delle NTA allegate al PRG vigente, nelal zona A2 sarebbero ammessi solamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento, di opere interne, di restauro, di risanamento conservativo, e non già gli interventi di ristrutturazione edilizia richiesti dalla coppia che con il patrocinio dell’avvocato Calogero Marino, impugnavano il provvedimento di diniego con ricorso proposto innanzi al TAR Sicilia Palermo, rilevandone l’illegittimità sotto diversi profili e chiedendone l’annullamento.
In particolare, il legale Marino censurava l’illegittimità del provvedimento di diniego, rilevandone il contrasto non solo con la disciplina legislativa in materia, ma anche con ben due previsioni del nuovo regolamento edilizio del comune di Sciacca, gli artt. 32 bis e 95 quaterdecies , che consentono il recupero abitativo dei sottotetti ed in generale le opere di ristrutturazione leggera anche in centro storico e rilevava come le suddette previsioni del Nuovo regolamento edilzio comunale sanciscano in maniera inequivocabile che gli interventi richiesti dai ricorrenti possano essere realizzati “all’interno di qualsiasi zona omogenea del vigente PRG” e dunque anche all’interno della zona A2, a differenza di quanto asserito dal Comune di Sciacca.
Il Tar Sicilia Palermo, sezione seconda, condividendo le tesi dell’avvocato Marino ha ritenuto che nel caso di specie l’ufficio competente abbia colpevolmente ignorato le previsioni del Regolamento edilizio comunale.
Per effetto di tale pronuncia, sono oggi ammissibili e realizzabili anche in pieno centro storico gli interventi di ristrutturazione edilizia leggera, ovvero le opere che non comportano modifiche del volume e della sagoma degli edifici.