Il Tribunale amministrativo di Palermo ha dichiarato illegittima la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio di una cava fondata sull’informativa antimafia resa nei confronti del padre del titolare dell’impresa. In particolare il padre del titolare della cava, nel 1996 era stato destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale disposta dal Tribunale di Agrigento per la durata di quattro anni dal 1996 al 2000, ma dopo tale precedente ha osservato una condotta specchiata e lontana da frequentazioni controindicate.
Nondimeno, la Prefettura di Agrigento, a seguito di una verifica disposta dal distretto minerario nei confronti dei soggetti proprietari di talune aree su cui sorge la cava del sig. L.L., titolare della cava con autorizzazione fin dal 1995, ha adottato un provvedimento interdittivo nei confronti del padre, soggetto che, se pure comproprietario di uno de terreni interessati dall’attività di cava, non esercita alcuna attività di impresa e non ha alcun ruolo nella gestione dell’impresa del figlio.
A seguito del provvedimento interdittivo adottato nei confronti del padre del ricorrente, il Distretto Minerario di Caltanissetta, competente territorialmente, senza attivare il necessario contraddittorio procedimentale ed in assenza di un provvedimento interdittivo diretto nei confronti dell’impresa del figlio, ha disposto l’immediata decadenza dell’autorizzazione di cava .
A questo punto il sig. L.L. si è rivolto agli avvocati Girolamo Rubino, Lucia Alfieri e Vincenzo Airo’, al fine di proporre ricorso innanzi al TAR Palermo.
I legali hanno sostenuto l’illegittimità del provvedimento di decadenza per l’assenza del preventivo contraddittorio e l’assenza dei presupposti in quanto secondo le previsioni del codice antimafia, l’effetto interdittivo delle comunicazioni antimafia riguarda soltanto le imprese nei cui confronti sono rese e non anche nei confronti di soggetti diversi che con esse hanno eventuali rapporti commerciali o parentali.
I legali del sig. L.L. hanno altresì contestato la fondatezza degli assunti posti a fondamento del provvedimento interdittivo adottato nei confronti del padre, il quale, proprio grazie alla propria buona condotta e la presa di distanza dagli ambienti criminali, nel frattempo ha ottenuto la piena riabilitazione dalla misura di prevenzione adottato oltre vent’anni addietro.
Il TAR Palermo Sez.I, ha accolto la domanda cautelare proposta e sospeso il provvedimento di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di cava.
Il particolare il TAR Palermo, ha ritenuto che le censure dedotte dagli avvocati “presentano profili di fumus boni iuris avuto riguardo, in particolare, al provvedimento di decadenza, in quanto tale provvedimento – il quale non pare costituire di per sé un atto vincolato rispetto alla comunicazione antimafia, avente come destinataria una ditta terza – è stato adottato a distanza di molti anni dal rilascio dell’autorizzazione senza garantire il previo contraddittorio con il privato, pur incidendo in maniera definitiva sull’esercizio dell’attività lavorativa”.
Per effetto della pronuncia cautelare il sig. L.L. potrà continuare ad esercitare la propria attività lavorativa, nelle more della definizione del merito del giudizio ove, peraltro, verrà approfondita anche la questione dell’estensibilità degli effetti delle comunicazioni/informazioni antimafia a soggetti diversi dai diretti destinatari.