Il TAR dichiara illegittima l’esclusione del Comune di Lucca Sicula dalla procedura di finanziamento per la realizzazione di centri comunali di raccolta dei rifiuti.

 La Regione Sicilia aveva indetto il bando pubblico da valersi nel PO FESR Sicilia 2014-2020 – Asse Prioritario 6 – Obiettivo Specifico 6.1 – Azione 6.1.2 “Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni in favore di Comuni, anche nelle forme associative regolarmente costituite (Ambiti di Raccolta Ottimali), per la realizzazione e/o ampliamento/potenziamento/adeguamento di Centri Comunali di Raccolta”.

In relazione al bando in questione, il Comune di Lucca Sicula aveva presentato un progetto con la richiesta di corresponsione di un contributo pubblico pari ad € 416.820,29.  Il Comune di Lucca Sicula, al momento di pubblicazione della graduatoria finale nel giugno 2020, apprendeva di essere stato escluso sul presupposto che il soggetto incaricato a verificare il progetto, si trovasse in posizione di incompatibilità poiché aveva assunto anche il ruolo di progettista.A questo punto, il Comune di Lucca Sicula conferiva incarico all’avvocato Girolamo Rubino per impugnare innanzi al TAR Palermo l’esclusione dell’ente dalla graduatoria e scongiurare la perdita del finanziamento richiesto.

In particolare, il legale a sostegno dell’illegittimità del’esclusione dell’ente dalla procedura di finanziamento deduceva diversi motivi di ricorso, tra i quali, la violazione del soccorso istruttorio mediante il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto consentire la regolarizzazione degli atti, non comportando alcuna modifica oggettiva del progetto presentato.

Il TAR Palermo, con ordinanza cautelare, in accoglimento delle tesi dell’avvocato Rubino, ha disposto il riesame del provvedimento di esclusione riconoscendo la  possibilità di regolarizzazione della documentazione progettuale già presentata.

Per effetto del predetto pronunciamento, la domanda di finanziamento presentata dal Comune di Lucca Sicula dovrà essere riesaminata, consentendo la regolarizzazione della documentazione trasmessa in precedenza, nel termine di 30 giorni.

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