Il Comune di Menfi ha indetto nel 2012 un concorso pubblico, per soli titoli, finalizzato all’assunzione di due funzionari direttivi, con il profilo professionale di ingegnere.
Alla procedura concorsuale ha partecipato anche la sig.ra D.G. di Mazara del Vallo, laureata in architettura secondo il vecchio ordinamento ed in possesso della relativa abilitazione.
A seguito dello scorrimento della graduatoria l’amministrazione comunale di Menfi, richiedeva all’arch. D.G. i documenti necessari per l’assunzione.
Dall’esame della detta documentazione il Comune di Menfi accertava che l’arch. D.G. non era in possesso dei requisiti di partecipazione, ovvero della laurea e dell’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere e, pertanto, rettificava e rideterminava, in autotutela, la graduatoria approvata nella parte relativa alla valutazione dell’arch. D.G., la quale veniva esclusa dal concorso.
Contro gli atti adottati dal Comune di Menfi l’arch. D.G. proponeva ricorso innanzi al T.A.R. Sicilia – Palermo chiedendone l’annullamento.
Segnatamente, a mezzo del gravame proposto innanzi al T.A.R. , la sig.ra censurava i provvedimenti impugnati sotto diversi profili e sostenendo che la laurea in architettura fosse equipollente alla laurea in ingegneria.
Con sentenza n°1417/2016, resa in data 9 giugno 2016, il T.A.R. Sicilia – Palermo sez.III rigettava il ricorso proposto dall’arch. D.G., condannandola al pagamento delle spese giudiziali.
Avverso la detta sentenza l’arch. D.G. proponeva appello innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa chiedendone la riforma.
Nel giudizio di appello, si costituiva in giudizio il Comune di Menfi con il patrocinio dell’avv. Girolamo Rubino, contestando le doglianze dell’arch. D.G. e sostenendo la legittimità dell’operato dell’amministrazione comunale.
Con sentenza n°1017/2020 il Consiglio di Giustizia Amministrativa, condividendo le tesi difensive dell’avv. Rubino, ha respinto l’appello proposto, confermando la legittimità dell’attività amministrativa del Comune di Menfi.
In particolare, con la recente sentenza il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ritenuto che per la partecipazione al concorso in questione non fosse sufficiente la laurea in ingegneria o in altra disciplina equipollente, ma che fosse necessaria altresì l’abilitazione all’esercizio della relativa professione che si acquisisce in esito a un esame di Stato, al quale possono partecipare i soggetti in possesso di laurea specialistica in architettura del nuovo ordinamento ma non quelli del vecchio ordinamento.
Sulla base di tale distinzione (laureati in architettura vecchio e nuovo ordinamento) anche l’onere previsto nel bando di indicare, a pena di esclusione, la normativa che sancisce l’equipollenza, appare posto a garanzia dei laureati secondo il nuovo ordinamento, gli unici che, previo esame di Stato, possono essere iscritti nell’albo degli ingegneri, possibilità invece esclusa ab origine per i laureati in architettura secondo il vecchio ordinamento.
Pertanto, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, accogliendo le tesi difensive dell’avv. Rubino, ha confermato la sentenza appellata, condannando l’arch. D.G. al pagamento delle spese processuali.