Dopo 8 anni si è concluso il processo per la morte, in un incidente stradale, avvenuto nel 2010, a Enna, del saccense Pietro Pignocco. La Cassazione ha messo un punto definitivo in ordine alla colpevolezza del conducente del mezzo sul quale Pignocco era terzo trasportato, dichiarando inammissibile, così come richiesto dal Procuratore Generale e dalle parti civili costituite, gli avvocati Sandro e Luigi La Placa e Antonino Alagna, il ricorso proposto dagli imputati, confermando quindi la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, concernente il diritto al risarcimento dei danni in capo ai prossimi congiunti della vittima.
L’11 maggio del 2010, sull’autostrada Palermo – Catania, il veicolo Fiat Iveco 35, di proprietà di Paolo Montalbano, sul quale viaggiava Pignocco, mentre percorreva la A 19 Palermo – Catania, direzione Palermo, dopo aver sfondato le barriere di protezione del viadotto in prossimità dello svincolo di Mulinello, precipitava nella scarpata sottostante. Per il saccense non c’è stato nulla da fare. All’esito delle indagini espletate dai periti della Procura, Montalbano veniva individuato quale conducente del veicolo e pertanto tratto a giudizio avanti il Tribunale di Enna per rispondere di omicidio colposo. Nel corso del giudizio di primo grado si sono costituiti parti civile alcuni congiunti di Pignocco, otto dei quali difesi dallo studio La Placa di Menfi. Il Tribunale di Enna, in composizione monocratica, ha dichiarato Antonino colpevole del reato a lui ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata aggravante, lo ha condannato a 6 mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese del procedimento, disponendo anche il risarcimento dei danni arrecati alle parti civili. Avverso la sentenza ha proposto appello l’imputato chiedendo la riforma dell’impugnata sentenza e quindi l’assoluzione, perché, a suo dire, il veicolo al momento del sinistro era condotto da Pignocco. La Corte di Appello di Caltanissetta ha integralmente confermato la sentenza di primo grado, riconoscendo ancora una volta il diritto delle parti civili al risarcimento dei danni non patrimoniali. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’imputato, confermando l’impostazione dei precedenti gradi di giudizio e dunque la linea seguita anche dalla parte civile con gli avvocati Sandro e Luigi La Placa ed Antonino Alagna.
Nella foto, l’avvocato Sandro La Placa