Nessun risarcimento da un milione di euro alla Società Luce Srl, il Cga da ragione al Comune di Lucca Sicula

La Società Luce Srl, aveva presentato innanzi al Comune di Lucca Sicula tre istanze per l’avvio della procedura abilitativa semplificata (PAS), al fine di istallare su terreni ricadenti all’interno del predetto Comune n. 3 aerogeneratori di minieolico da 60 Kw.

Il Comune di Lucca Sicula, con le note prot. nn. 961-962-963 del 24.03.2017, esprimeva il proprio diniego all’installazione in considerazione del fatto che il Comune, all’epoca, risultava provvisoriamente sprovvisto di un apposito Regolamento comunale recante le prescrizioni di dettaglio per l’istallazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nel territorio comunale.

La Società Luce S.r.l. proponeva ricorso innanzi al T.A.R. Sicilia. Sempre con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, la Società Luce s.r.l. proponeva un’azione risarcitoria, asserendo che l’illegittimo operato del Comune di Lucca Sicula non aveva consentito alla medesima società di beneficiare della campagna tariffaria promossa dal Gestore per i Servizi Energetici per il c.d. minieolico.

Il Comune di Lucca Sicula, quindi, con nota prot. n. 300 del 21.04.2017, confermava la legittimità dei precedenti dinieghi ed individuava, al tempo stesso, altri motivi che impedivano l’avvio dei lavori per l’installazione dei 3 aereogeneratori di mini eolico.

In particolar modo, l’Amministrazione Comunale rappresentava che: 1) Gli aereogeneratori risultavano tutti previsti ad una distanza dalla strada provinciale inferiore a 150 mt in contrasto con quanto prescritto dal punto 7,2 lett. a) dell’allegato 4 del D.M 10 settembre 2010; 2) gli impianti in questione risultavano tutti privi di autorizzazione all’accesso alla strada provinciale.

Frattanto in data 27 aprile 2017, il Comune di Lucca Sicula adottava il regolamento comunale per l’installazione degli impianti eolici, richiamando all’art. 7 punto 4 del suddetto regolamento, la disciplina di cui al punto 7,2, lett. a) dell’allegato 4 del D.M. 10 settembre 2010 (distanze dal ciglio stradale).

Anche la suddetta nota prot. 1300/2017, unitamente al sopra citato regolamento comunale, venivano impugnati innanzi al T.A.R. dalla Società Luce, che evidenziava in particolar modo come la normativa sulla distanza dal ciglio stradale non potesse trovare applicazione nel caso di specie, in ragione della potenza ridotta del realizzando impianto (c.d. minieolico).

Il Comune di Lucca Sicula, rappresentato e difeso dall’Avv. Girolamo Rubino, si costituiva in giudizio e, a mezzo di apposita memoria, chiariva che: 1) il limite minimo di 150 metri di distanza della strada provinciale, in forza del principio di precauzione, si applicava a tutti gli impianti senza distinzioni di sorta; 2) in ogni caso, non sussistevano i presupposti previsti dalla normativa vigente ai fini del perfezionamento della fattispecie della responsabilità civile della P.A.

Con sentenza n. 742/2014, il Giudice di primo grado, in parziale accoglimento delle censure addotte dalla società Luce S.r.l., disponeva l’annullamento dell’art 7, punto 4), del sopra menzionato Regolamento comunale, e della nota prot. n. 1300 del 21.04.2017, evidenziando in particolar modo come la normativa sulle distanze non potesse trovare relativamente al c.d. minieolico.

Lo stesso Giudice, tuttavia, in linea con le difese dell’Avv. Rubino, rigettava la domanda di risarcimento del danno non ravvisando, sotto più aspetti, gli estremi per il perfezionamento della fattispecie della responsabilità civile della P.A.

La sentenza del primo Giudice formava quindi oggetto di appello innanzi al C.G.A. da parte della Società Luce, nella parte relativa al rigetto della domanda risarcitoria.

Il Comune di Lucca Sicula, dunque, rappresentato e difeso dall’Avv. Girolamo Rubino, con appello incidentale e memoria di costituzione, impugnava il capo della sentenza relativo all’annullamento del provvedimento di diniego e del regolamento comunale.

Inoltre, la difesa del Comune di Lucca Sicula ribadiva, in replica all’appello proposto dalla Società Luce, la carenza dei presupposti richiesti per il perfezionamento della fattispecie della responsabilità civile della P.A.

Con sentenza n. 750/2021, il C.G.A., in totale adesione alle difese dell’Avv. Rubino, ha rigettato l’appello proposto dalla Società Luce ed accolto l’appello incidentale del Comune di Lucca Sicula. Il Giudice di secondo grado, in particolar modo, in accoglimento della impugnazione incidentale formulata dal Comune di Lucca Sicula, ha definitivamente chiarito che la normativa sui limiti di distanza, in forza del principio di precauzione, si applica anche ai c.d. impianti di minieolico.

Conseguentemente, osserva il C.G.A, non può ritenersi fondata l’azione di risarcimento del danno atteso che “l’istanza della ditta non sarebbe comunque andata a buon fine, stante il profilo preclusivo del mancato rispetto delle distanze dal ciglio stradale”.

Il Comune di Lucca Sicula, quindi, non dovrà corrispondere un maxi risarcimento quantificato dalla Società Luce in misura superiore ad un milione di euro.

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