Confermata la legittimità della risoluzione della convenzione motivata dai gravi inadempimenti di Girgenti Acque.
Il TAR di Palermo ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla famiglia Campione contro la determinazione del presidente dell’ATI con cui si è data esecuzione alla delibera assembleare n. 14/2018 disponendosi la risoluzione della convenzione stipulata con Girgenti Acque.
Il TAR ha chiarito che la risoluzione non dipende dall’interdittiva antimafia e non è legata a quest’ultima, contrariamente a quanto ripetutamente ed erroneamente sostenuto da alcuni.
“L’atto con cui si è disposta la risoluzione della convenzione non ha quale unico ed esclusivo presupposto logico e giuridico la sola interdittiva antimafia, bensì una serie di ulteriori aspetti che attengono da vicino a possibili inadempimenti del gestore del servizio idrico integrato nell’espletamento dell’incarico. Trattandosi quindi di atto plurimotivato ed, altresì, in assenza di specifiche contestazioni nel ricorso avverso altre parti dell’atto impugnato che riguardano più nello specifico i citati inadempimenti, una eventuale illegittimità del provvedimento prefettizio non comporterebbe comunque la caducazione della risoluzione per illegittimità derivata, come erroneamente argomentato da parte ricorrente”.
” Una buona notizia – ha commentato il provvedimento la sindaca di Sciacca, Francesca Valenti e gia’ presidente dell’Ati- che conferma la legittimità dell’operato dell’ATI e sostiene nell’intendimento di procedere alla gestione pubblica del servizio idrico integrato.
Il tempo è galantuomo”.
Risoluzione del contratto con Girgenti Acque, il Tar boccia il ricorso della famiglia Campione
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