La segnalazione (risalente a diversi anni prima) per uso personale minimo (non costituente reato) di sostanza stupefacente non costituisce motivo ostativo al rilascio del porto di fucile per uso caccia.
Lo hanno stabilito il Tar Palermo ed, in secondo grado, il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia, accogliendo così il ricorso di un giovane (assistito dagli avvocati Vincenzo Cucchiara e Paolo Mirabella del Foro di Sciacca) che, appunto, si era visto negare dalla Questura di Agrigento il rinnovo del porto di fucile per uso caccia.
I giudici amministrativi hanno dunque confermato un consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui, pur mantenendosi nella materia specifica, un ampio margine discrezionale da parte delle autorità di pubblica sicurezza, tuttavia, l’eventuale provvedimento di diniego deve essere ampiamente motivato e deve spiegare le ragioni per le quali un vecchio episodio di uso minimo di sostanze stupefacenti possa dar luogo al diniego del rinnovo del porto di fucile. Cosa che non si rinvenne nel caso in esame.
Nell’accogliere così le argomentazioni difensive dei legali del giovane cacciatore, sia il Tar Palermo che il Cga hanno condannato le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente.