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Il Tar sospende concorso dell’Asp di Agrigento, incompatibili alcuni commissari “politici”

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Il Tar Palermo ha sospeso la procedura concorsuale indetta dall’Asp di Agrigento che aveva bandito un concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato, di diversi posti vacanti di distinti profili professionali tra cui sette posti di tecnico sanitario di Radiologia Medica di categoria D.

L’ASP di Agrigento rendeva pubblico l’elenco dei candidati non ammessi alla successiva prova pratica. A fronte di ciò,

Alcuni dei candidati risultati non idonei alla prova scritta dopo che l’Asp ha reso pubblico l’elenco dei candidati idonei, ha presentato ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino, , Giuseppe Impiduglia e Mario La Loggia, lamentando la sussistenza di alcuni vizi afferenti la regolare composizione della Commissione esaminatrice e comportanti la possibile caducazione dell’intera procedura concorsuale.

Con Decreto del Presidente della Regione, in conformità al parere vincolante del 20 maggio 2023 reso dal CGARS, veniva accolta la misura cautelare richiesta dai ricorrenti, disponendo la sospensione di tutti atti impugnati.

L’ASP di Agrigento, con successiva delibera, ha proceduto anche all’approvazione della graduatoria finale del concorso e, pertanto, avverso tale provvedimento i ricorrenti, sempre con il patrocinio dei legali Rubino, Impiduglia e La Loggia hanno proposto motivi aggiunti al ricorso straordinario.

A questo punto, l’ASP di Agrigento ed alcuni controinteressati, candidati vincitori, difesi dagli avvocati Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino hanno chiesto la trasposizione del predetto ricorso innanzi al Giudice Amministrativo e, conseguentemente, il giudizio veniva incardinato innanzi al TAR-Palermo.

I legali hanno censurato l’illegittimità degli atti adottati dalla Commissione d’esame in ragione di alcuni elementi incidenti proprio sull’imparzialità della detta Commissione d’esame.

In particolare, e’ stato rappresentato in giudizio che un Commissario, il dottor Antonio Nobile, prima di essere nominato quale componente della Commissione esaminatrice, aveva preso parte alle consultazioni celebratesi per l’elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale del Comune di Ravanusa, risultando altresì eletto quale Consigliere Comunale; ed ancora, che il Presidente della Commissione, il dottor Angelo Trigona , successivamente a tale nomina, era stato nominato Assessore nel Comune di Licata.

In ragione di ciò, i legali Rubino, Impiduglia e Gatto hanno dunque rilevato che i suddetti componenti della commissione esaminatrice non avrebbero potuto svolgere, contemporaneamente entrambe le predette funzioni, ovvero quella di commissari d’esame e di politici, con conseguente illegittimità sia della composizione della Commissione esaminatrice che degli atti da quest’ultima adottati.

Il Tar Palermo con ordinanza del 6 settembre condividendo le tesi difensive sostenute dagli avvocati, ha osservato che in ragione degli incarichi politici ricoperti in due comuni dell’Agrigentino dai due componenti della Commissione giudicatrice debba considerarsi sussistente una stretta connessione territoriale tra l’area di attività dell’Ente che ha indetto il concorso e l’ambito in cui i suddetti Commissari esercitano l’attività politica, pregiudicando le garanzie di imparzialità necessarie a garantire il rispetto della par condicio tra i partecipanti ed e’ stata dunque, sospesa l’efficacia degli atti impugnati afferenti il concorso, fissando l’udienza di trattazione del merito del ricorso all’udienza del 5 dicembre 2024.

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