Il Tar ha ordinato all’assessorato regionale della Salute lo svolgimento di una prova di concorso aggiuntiva per l’assegnazione di una sede farmaceutica a Raffadali. Lo rende noto l’avvocato Girolamo Rubino, che insieme al collega Giuseppe Impiduglia, ha assistito una farmacista 65enne di Favara che aveva fatto ricorso per una vicenda relativa al conferimento di sedi farmaceutiche nell’Agrigentino.
La donna – ricostruisce l’avvocato Rubino – era stata dichiarata assente alla prova di concorso nel 2010, poiché non aveva ricevuto comunicazione della prova all’indirizzo fornito nella domanda di partecipazione. A seguito della presentazione di un’istanza di accesso agli atti, l’amministrazione – fa sapere l’avvocato Rubino – ha esibito un avviso di ricevimento della società Smmart Post, di avvenuta consegna dell’avviso di convocazione, con una sottoscrizione non riconducibile alla farmacista, che, allora aveva fatto ricorso al Tar per accertare la falsità della firma apposta sull’avviso di ricevimento.
Nel 2016 il tribunale civile di Palermo, accogliendo la querela di falso proposta dalla donna, previo espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, – aggiunge Rubino – “dichiarava la falsità della firma apposta sull’avviso di ricevimento della raccomandata inviata dall’assessorato regionale della Salute a mezzo Smmart Post srl, apparentemente sottoscritto dalla ricorrente, e condannava la società Smmart post al pagamento delle spese giudiziali, liquidate in 2.500 euro, oltre accessori”
Il Tar Sicilia, dunque, preso atto della sentenza del tribunale civile, ha dichiarato illegittimo l’iter concorsuale, essendo stata espletata la procedura in assenza della regolare convocazione della donna alla prova scritta. Dunque, il Tar, accogliendo le tesi degli avvocati Rubino e Impiduglia, ha disposto l’espletamento di una prova supplementare, finalizzata all’assegnazione di una delle due sedi rimaste vacanti, segnatamente Raffadali o Ravanusa, condannando l’assessorato al pagamento delle spese giudiziali.
Ma l’assessorato a questo punto, anziché consentire alla ricorrente di scegliere tra le due sedi rimaste non assegnate, senza tenere conto della preferenza manifestata dalla ricorrente per la sede di Raffadali, ha indicato la sola sede di Ravanusa per l’assegnazione. La donna, dunque, decide di fare un nuovo ricorso al Tar, contro il decreto assessoriale. Già in sede camerale il Tar Sicilia, aveva accolto la richiesta cautelare di sospensione dell’esecuzione del decreto assessoriale impugnato, ritenendo fondate le censure di carenza di motivazione formulate dagli avvocati Rubino e Impiduglia, e condannando nuovamente l’assessorato al pagamento delle spese giudiziali inerenti la fase cautelare.