Chi ha subito un infarto potrebbe aver diritto all’assegno d’invalidità, ma molto dipende dalla gravita dello scompenso cardiaco conseguente. L’INPS, infatti, riconosce l’invalidità civile solo in presenza di una riduzione della capacità lavorativa di almeno un terzo, secondo quanto stabilito dalla Legge n. 118/1971.
L’invalidità civile è una condizione in cui una menomazione fisica, psichica o sensoriale determina una perdita permanente della capacità lavorativa. La valutazione viene effettuata da una Commissione medica dell’ASL, che stabilisce la percentuale di invalidità.
Nei casi di invalidità grave e permanente (es. perdita di un arto o di un senso), non sono richieste visite di revisione, a meno di innovazioni mediche che migliorino la condizione.
Dopo un infarto, il diritto all’assegno d’invalidità dipende dalla classe di scompenso cardiaco accertata:
Un paziente con infarto e scompenso classe 3 (invalidità 75%) ha diritto a:
L’INPS è obbligata a effettuare verifiche periodiche per accertare la permanenza della condizione sanitaria. Se, a seguito di nuove terapie o protesi innovative, il quadro clinico migliora, l’INPS può:
Con la Legge di Bilancio 2025 e il D. Lgs. 62/2024 sulla disabilità, l’INPS ha adottato nuove modalità operative per rendere le revisioni più rapide e meno onerose per i cittadini.
Chi ha avuto un infarto può accedere all’assegno di invalidità INPS 2025, ma solo in presenza di uno scompenso cardiaco significativo. La valutazione medica e l’eventuale rivalutazione periodica da parte dell’INPS sono determinanti per l’ottenimento e la permanenza del beneficio.