Scopri cosa dice la legge su ingiurie e diffamazione, quali offese sono tollerate e quali ti mettono nei guai
Chi non si è mai lasciato sfuggire una parolaccia durante un momento di rabbia o stress? Spesso si tratta di uno sfogo istintivo, ma non sempre le parole lanciate in aria restano senza conseguenze. In alcuni casi, un insulto può sfociare in una denuncia per diffamazione o ingiuria. In altri, invece, la legge riconosce la libertà di espressione e ne limita le sanzioni. Vediamo quindi cosa si può dire senza incorrere in sanzioni e quando, invece, è meglio trattenersi.
Ingiuria e diffamazione: cosa cambia e cosa dice la legge
Non tutte le offese verbali hanno lo stesso peso giuridico. È importante distinguere tra:
- Diffamazione: offesa rivolta a qualcuno in sua assenza, ma davanti ad almeno due persone (art. 595 c.p.). È un reato penale.
- Ingiuria: insulto diretto alla persona offesa, anche alla presenza di testimoni. Dal 2016 è illecito civile, non più penale.
In caso di diffamazione, si può sporgere querela. Se il giudice accerta la responsabilità, l’autore può essere condannato al risarcimento del danno.
Per l’ingiuria, invece, si procede in sede civile, ma servono prove (testimonianze, registrazioni, messaggi). In caso di condanna, il giudice può disporre il risarcimento e sanzioni tra 200 e 12.000 euro.
Esempio: insultare il capo in una mail privata è ingiuria; se la mail è inviata con altri in copia, è diffamazione.
Le parolacce “permesse” secondo la Cassazione
Negli anni, diverse sentenze hanno escluso la punibilità di alcune espressioni, in quanto considerate parte del linguaggio comune. Tra queste:
- “Coglione”: non è reato se usato come sinonimo di ingenuo o sciocco (Cass. 34442/2017)
- “Mi hai rotto i coglioni”: non è offensivo se detto per chiedere di smettere di infastidire (Cass. 19223/2013)
- “Vaffanculo”: considerata espressione comune di disappunto (Cass. 2007)
- “Rompipalle”: tollerato se riferito a chi disturba (Cass. 22887/2013)
- “Cazzate”: accettabile se riferito a discorsi considerati privi di fondamento (Cass. 49423/2009)
Criticare il datore di lavoro: cosa è lecito e cosa no
Il diritto di critica è garantito anche nei rapporti di lavoro, ma deve rispettare tre criteri fondamentali:
- Veridicità dei fatti
- Continenza formale (uso di linguaggio corretto e rispettoso)
- Pertinenza (riferimento a fatti connessi all’attività lavorativa)
📌 Cass. n. 17784/2022: la critica al datore è legittima se espressa con toni misurati e basata su fatti reali
📌 Cass. n. 35922/2023: è legittimo il licenziamento per insulti gravi e generici sui social contro l’azienda
📌 Cass. n. 33074/2024: non è giusta causa di licenziamento una critica espressa in un contesto chiuso e circoscritto
In sostanza, è ammessa una critica ragionata e rispettosa, ma non è consentito danneggiare l’immagine dell’azienda con affermazioni false o gratuite.
✅ Conclusioni: cosa puoi dire senza rischi
- Sì alle espressioni comuni, se usate con misura e senza offendere direttamente
- Sì alla critica costruttiva, purché fondata e rispettosa
- No agli insulti gravi, diffusi pubblicamente o senza prove
- No a offese sui social rivolte al datore o ai colleghi