In un’epoca in cui l’educazione all’autonomia è centrale nel percorso di crescita di un figlio, molti genitori si chiedono: da che età è possibile lasciare un bambino da solo in casa senza rischiare conseguenze legali? La risposta, secondo quanto stabilito dalla normativa italiana, è più netta di quanto si pensi: sotto i 14 anni, è sempre reato.
L’articolo 591 del Codice Penale parla chiaro: lasciare un minore di 14 anni da solo può configurare il reato di abbandono di persona incapace, punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La legge presume infatti che un bambino sotto questa soglia d’età non sia in grado di badare a sé stesso, indipendentemente dalla sua maturità personale.
Nel caso in cui il minore riporti danni fisici o psicologici, la pena può aggravarsi ulteriormente, fino a includere reati più gravi come lesioni colpose o, nei casi estremi, omicidio colposo.
La legge non stabilisce un numero preciso di minuti o ore che costituisce “abbandono”. Tuttavia, più lungo è il tempo di assenza e più vulnerabile è il minore, maggiore sarà la responsabilità del genitore. Anche pochi minuti chiusi in auto o in casa, specie in condizioni di rischio (caldo, freddo, mancanza di accesso al cibo o all’acqua), possono essere valutati come comportamenti penalmente rilevanti.
Se il figlio ha più di 14 anni, non si configura automaticamente un reato. Tuttavia, il genitore resta responsabile della sua incolumità. In caso di assenza, è importante assicurarsi che:
La presenza di un altro familiare con più di 14 anni può essere considerata una tutela sufficiente in molte situazioni.
Il reato di abbandono può scattare anche in assenza di dolo: basta la negligenza, ovvero una condotta non sufficientemente attenta alla protezione del minore. In caso di denuncia o accertamenti, il giudice terrà conto di:
Chi è a conoscenza di un minore lasciato solo regolarmente o in situazioni di pericolo, può rivolgersi a:
Le segnalazioni possono avvenire in forma riservata e dare il via a controlli volti a tutelare la sicurezza del minore.