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Non si potrà edificare altro stabilimento balneare a Scala dei Turchi, il Tar dichiara improcedibile ricorso

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Con sentenza dello scorso trenta dicembre, il Tar di Palermo ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dall’A.M. sas contro il rigetto del Comune di Realmonte dell’istanza del permesso di costruire uno stabilimento balneare lungo la spiaggia limitrofa di Scala dei Turchi.

La richiesta al Comune di Realmonte da parte della società era stata presentata nel 2019 e al fine di contestare il rilascio del citato permesso, interveniva nel relativo procedimento amministrativo la società P.G.M. Srl., già titolare di uno stabilimento balneare limitrofo all’area in cui si sarebbe dovuto realizzare il nuovo stabilimento, rilevando la violazione delle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza di Agrigento in ordine al rispetto di una distanza minima pari a 100 metri dagli altri stabilimenti balneari.

Contro la società, si sono costituite in giudizio il comune di Realmonte, con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino e la società P.G.M. srl, con il patrocinio dell’avvocato Vincenzo Airò, entrambi chiedendo il rigetto del ricorso.
Nel giudizio, l’avvocato Rubino ha rilevato la legittimità del provvedimento di diniego adottato dal Comune di Realmente, evidenziando che il progetto in questione non avrebbe potuto essere assentito in quanto il chiosco sarebbe stato realizzato ad una distanza inferiore ai 100 metri rispetto al preesistente stabilimento della P.G.M. srl e ciò in violazione delle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza di Agrigento che in più occasioni ha ribadito che la limitazione della distanza dei 100 metri tra le strutture volte alla diretta fruizione del mare, “indipendentemente dall’appartenenza al suolo demaniale o ai privati, è finalizzata a contenere la proliferazione di tali manufatti in area di particolare pregio paesaggistico quale nel caso in specie è la Scala dei Turchi”.
Inoltre, l’avvocato Rubino ha evidenziato l’intervenuta decadenza del titolo concessorio, in quanto la società A.M. sas non aveva presentato entro i termini la richiesta di proroga e la circostanza che l’ASP di Agrigento, in ragione di una variazione all’originario progetto, aveva sospeso l’efficacia del parere igienico sanitario rilasciato in precedenza.
In attesa del giudizio, nel novembre nel 2024, la società ricorrente ha infine, desistito dall’azione proposta e Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso.

Nel rispetto delle determinazioni assunte dal Comune di Realmonte e delle prescrizioni della Soprintendenza, dunque non potrà più essere edificato un altro stabilimento balneare nella rinomata Scala dei Turchi, che, come è noto, è stata riconosciuta come patrimonio UNESCO.

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