Assunte con contratto a progetto, in realtà erano lavoratrici subordinate a tutti gli effetti. È questa la storia di 6 operatrici del call center della società Sicom Srl, che fino al 2014 ha operato in contrada Ferraro. Il Tribunale di Sciacca ha accolto il ricorso presentato dalle donne, disponendo il loro reintegro e il riconoscimento delle differenze retributive, somme oscillanti a occhio e croce tra i 13 e i 18 mila euro a testa.
Il contratto di lavoro a progetto è una tipologia che non esiste più, soppiantata nel 2015 al jobs act. Si trattava di “una forma di collaborazione coordinata e continuativa svolta in modo prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione per la realizzazione di uno o più progetti specifici determinati dal committente”. Formula utilizzata a suo tempo dalla Sicom Srl per reclutare i lavoratori. Le 6 ricorrenti, però, contestarono la legittimità di questo tipo di accordo, sostenendo in sede giurisdizionale la sussistenza di un rapporto subordinato. Lo hanno fatto riferendo “di aver percepito una retribuzione di 3 euro e 50 per ogni ora di lavoro, di aver svolto attività lavorativa sotto il potere direttivo e gerarchico della parte datoriale, di aver lavorato cinque ore al giorno per sei giorni la settimana, osservando gli ordini impartiti dai coach in assenza di qualsivoglia autonomia”.
A rappresentare le operatrici è stato l’avvocato Luigi Licari, del foro di Sciacca. Il loro ricorso è stato accolto dal Giudice del lavoro Anna Guidone, che pur dichiarando formalmente legittimi i contratti stipulati tra le parti, ha eccepito i caratteri propri della subordinazione nelle modalità in cui questi contratti si sono esplicati. In tale direzione il giudice ha richiamato alcune sentenze della Suprema Corte. Verdetti che individuano la differenza tra il rapporto di lavoro subordinato e quello autonomo “nell’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell’organizzazione aziendale”.
Il Giudice, inoltre, ha valutato sia singolarmente, sia complessivamente, quelli che nel dispositivo della sentenza si definiscono “indici secondari sintomatici della subordinazione”, ossia: l’assenza del rischio d’impresa, la continuità della prestazione, l’obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l’utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro.
Nel procedimento giudiziario è emerso che i coach del call center indicavano i numeri dei contratti da concludere e le modalità con cui dovevano svolgersi le telefonate e che spesso, nel corso dell’orario di lavoro, le dipendenti venivano invitate a dare spiegazioni in merito alla scarsa produttività giornaliera.
Una vicenda che non può non richiamare alla memoria la trama del film “Tutta la vita davanti”, di Paolo Virzì, con Sabrina Ferilli. Un film che fa emergere proprio la fragilità dei diritti dei lavoratori di un immaginario call center.
Una vicenda che a suo tempo divise anche gli stessi operatori. Nel 2014, a margine della chiusura della sede saccense della Sicom Srl, un gruppo di loro prese posizione sostenendo con una lettera aperta che le condizioni contrattuali pattuite erano chiare sin dall’inizio, e che gli addetti si erano impegnati a rispettarle.