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Comune di Sciacca

Condanna per Poste Italiane, venduti buoni fruttiferi senza informazioni a due saccensi

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Nessun prospetto informativo consegnato al cliente e pertanto, la prescrizione decennale di quattro buoni fruttiferi di Poste italiane di mille euro ciascuno, a 18 mesi, stipulati nel 2007 anni non può essere fatta valere. Lo ha deciso il giudice monocratico del tribunale di Sciacca Valentina Stabile che ha così accolto dando ragione il ricorso di due saccensi.

I due avevano chiesto il rimborso nel 2021, ma Poste Italiane aveva negato la restituzione dei buoni fruttiferi adducendo il fattore temporale e così avevano adito le vie legali.

Il giudice di pace, in primo grado, ha dato ragione a Poste Italiane, ma in appello il giudice ordinario ha ribaltato la sentenza dando ragione ai due ricorrenti assistiti dai legali Luigi Licari e Paolo Porretta del Foro saccense.

Gli avvocati, in particolare hanno contestato la violazione di due articoli del Codice Civile e di un decreto del Ministero del Tesoro rilevando “l’illogicita’, l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza del giudice di pace che non aveva tenuto in conto l’omessa consegna al cliente, al momento della sottoscrizione dei buoni, del prospetto informativo delle modalità di rimborso. Poste Italiane non è riuscita a fornire prova contraria.
Gli avvocati Licari e Porretta hanno evidenziato che l’omissione ha generato una responsabilità extracontrattuale a carico di Poste Italiane, con il consequenziale diritto al risarcimento da parte del sottoscrittore del buono.
Poste Italiane, rappresentata e difesa dall’avvocato Daniela Farana, ha asserito invece che i due erano stati messi nelle condizioni di conoscere la disciplina normativa dei buoni postali fruttiferi acquistati, anche con riferimento alla loro durata, tenuto conto che sul retro dei titoli era indicato chiaramente che il buono fruttifero che si stava sottoscrivendo, garantito dallo Stato, era emesso alle condizioni generali previsti dalla normativa di riferimento.

Ma il giudice monocratico che ha condannato Poste Italiane S.p.a. a risarcire il capitale investito, restituendo i 4.000 euro dell’importo originario dei buoni sottoscritti e a pagare le spese legali dando ragione ai ricorrenti e ritenendo che le condizioni generali di emissione dei buoni fruttiferi, contenute nel decreto del ministero del Tesoro in termini di consegna dei fogli informativi, non sono state a scuola tempo rispettate.

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