Cassazione, 8% di tasse sui soldi dei genitori senza donazione · Risoluto
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Cassazione, ordinanza 15315 del 2026, l'8% di imposta scatta anche se non dichiari la donazione

Di Giacomo Cascio
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Illustrazione della sentenza Cassazione 15315/2026 sull'imposta di donazione dell'8% sui trasferimenti genitori-figli

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15315 del 20 maggio 2026, ha stabilito un principio destinato a pesare sui controlli fiscali degli italiani. La Sezione tributaria ha chiarito che un trasferimento di denaro da genitori a figli può essere tassato con l'imposta sulle donazioni anche quando il contribuente non lo qualifica espressamente come tale. Basta la sostanza economica dell'operazione, non l'etichetta giuridica usata dalle parti. La decisione nasce da una vicenda con al centro oltre 8,2 milioni di euro in denaro e titoli detenuti all'estero dalla madre della contribuente e poi passati alla figlia.

La dichiarazione resa durante un accertamento fiscale può bastare all'Agenzia delle Entrate

Il caso è emerso durante una verifica fiscale relativa ad altre imposte. La contribuente, per giustificare la provenienza delle somme, aveva spiegato che si trattava di disponibilità familiari, escludendone la natura reddituale. Non aveva però indicato alcun obbligo di restituzione né una diversa causa giuridica del trasferimento. L'Agenzia delle Entrate ha così ricondotto l'operazione tra le liberalità diverse dalle donazioni, applicando l'imposta prevista dall'articolo 56-bis del D.Lgs. 346/1990. La contribuente ha contestato la pretesa, ma i giudici di merito le hanno dato torto, fino al ricorso in Cassazione.

Due scenari diversi per chi riceve somme senza obbligo di restituzione

La disciplina distingue due situazioni. Nella prima, il beneficiario decide di registrare volontariamente la liberalità, con le aliquote e le franchigie dell'imposta sulle donazioni calcolate in base al rapporto tra disponente e beneficiario. Nella seconda, la liberalità emerge durante un accertamento di altre imposte. È quest'ultima l'ipotesi esaminata dalla Suprema Corte. In questo caso l'articolo 56-bis prevede l'aliquota dell'8% sulla parte eccedente le franchigie previste per l'imposta sulle donazioni. Un salto di aliquota che può trasformare un bonifico familiare in un conto salato, come spiegano diverse analisi di diritto tributario.

Non conta l'etichetta, conta lo spostamento di ricchezza senza controprestazione

Il passaggio centrale dell'ordinanza riguarda il valore della dichiarazione del contribuente. Per applicare l'articolo 56-bis non serve che l'interessato parli di donazione. Ciò che rileva è il fatto materiale dell'attribuzione patrimoniale gratuita, cioè uno spostamento di ricchezza da un soggetto a un altro senza una corrispondente controprestazione. La qualificazione giuridica non spetta necessariamente al contribuente. È l'Amministrazione finanziaria a dover ricondurre il trasferimento alla corretta categoria, sulla base degli elementi emersi. In parole semplici, non è decisiva l'etichetta usata dalle parti, ma la sostanza economica dell'operazione.

Liberalità indiretta e donazione formale non seguono le stesse regole

La decisione richiama la distinzione tra donazione in senso proprio e liberalità indiretta. La donazione ordinaria richiede di regola la forma prevista dall'articolo 782 del codice civile, cioè l'atto pubblico con due testimoni. Le liberalità indirette, invece, possono realizzarsi con strumenti negoziali differenti, purché producano l'effetto di arricchire un soggetto impoverendone un altro. Pensiamo a un contribuente sottoposto a un accertamento. Per giustificare un incremento patrimoniale, dichiara che negli anni precedenti il padre ha effettuato diversi versamenti sul suo conto corrente e precisa che quelle somme non dovevano essere restituite. Non parla di donazione e non attribuisce alcuna qualificazione giuridica ai bonifici. Eppure la dichiarazione mette in luce un trasferimento gratuito. Per la Cassazione questo elemento può consentire all'Agenzia delle Entrate di verificare se l'operazione costituisca una liberalità indiretta fiscalmente rilevante.

Forma civile e tassa non viaggiano sullo stesso binario

La mancanza della forma pubblica richiesta per la donazione non impedisce, sul piano tributario, di considerare il trasferimento ai fini dell'imposizione. La Suprema Corte mantiene distinti due piani. La validità civilistica dell'atto e la sua rilevanza fiscale. Un principio che, in pratica, espone chi riceve somme ingenti senza un contratto di mutuo o un'altra causa documentata al rischio di vedersi notificare un avviso di liquidazione dell'8%. La raccomandazione degli esperti è chiara. Se un genitore trasferisce denaro o titoli senza chiedere la restituzione, conviene valutare in anticipo la registrazione volontaria o predisporre una documentazione che chiarisca la causa dell'attribuzione, per evitare contestazioni durante un futuro accertamento.

La dichiarazione di non dover restituire apre la strada all'imposta

Il punto più delicato per i contribuenti è proprio questo. La frase «non li devo restituire» pronunciata durante un controllo fiscale equivale, per la Cassazione, a confessare l'esistenza di un trasferimento gratuito. Da lì l'Agenzia delle Entrate può applicare l'imposta sulle liberalità indirette. Non serve un atto notarile, non serve la parola donazione. Basta la sostanza dei fatti. Una conclusione che conferma la tendenza della giurisprudenza tributaria a guardare alla realtà economica delle operazioni, anche quando le parti le presentano in modo diverso. Per le famiglie con patrimoni importanti, la partita si gioca quindi sulla documentazione e sulla tempistica, non sulle definizioni.

Domande e risposte

Cosa prevede l'ordinanza 15315 del 2026 della Cassazione?
La Suprema Corte ha stabilito che l'imposta sulle donazioni dell'8% si applica anche quando il contribuente non qualifica espressamente il trasferimento di denaro come donazione. Rileva la sostanza economica dell'operazione, cioè lo spostamento di ricchezza gratuito.
Quando scatta l'imposta dell'8% sulle donazioni?
L'aliquota dell'8% prevista dall'articolo 56-bis del D.Lgs. 346/1990 si applica sulla parte eccedente le franchigie quando la liberalità emerge durante un accertamento fiscale relativo ad altre imposte, e non in caso di registrazione volontaria.
La dichiarazione del contribuente può bastare per applicare l'imposta?
Sì, secondo la Cassazione basta una dichiarazione resa durante un accertamento fiscale in cui il contribuente giustifica le somme come disponibilità familiari senza indicare obblighi di restituzione. Ciò consente all'Agenzia delle Entrate di applicare l'imposta.
Cosa distingue la registrazione volontaria dall'accertamento fiscale?
Nella registrazione volontaria si applicano aliquote e franchigie in base al rapporto tra disponente e beneficiario. Nell'accertamento di altre imposte, invece, scatta l'aliquota fissa dell'8% sulla parte che supera le franchigie.
Giacomo Cascio

Giacomo Cascio

CEO

Giacomo Cascio — Editore di Risoluto.it. Fondatore di Blue Owl, agenzia di marketing locale in Sicilia e ideatore del Metodo Autorità Locale.

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