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Comune di Sciacca

Carnevale 2023, ecco le 2 ordinanze in vigore su viabilità e somministrazione alcolici durante la festa

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Sono state diffuse oggi le ordinanze che saranno in vigore durante il Carnevale di Sciacca: una sulla viabilità e una sulla somministrazione di alcolici.

La Polizia Municipale ha elaborato ed emesso un’ordinanza di disciplina della circolazione stradale che prevede una serie di misure per le giornate di sabato 20 e domenica 21 e sabato 27 e domenica 28 maggio 2023, giorni in cui è stato programmato l’evento con le sfilate dei carri allegorici e dei gruppi coreografici e gli spettacoli sul palco in Via Allende.

L’ordinanza prevede tra l’altro l’istituzione di divieti di transito e di sosta in alcune vie nell’area del Carnevale, dei presidi medici, antincendio, di soccorso e protezione civile; l’individuazione dei parcheggi per autobus, autovetture, caravan e degli stalli di sosta per persone diversamente abili.

Ecco l’ordinanza con tutti i particolari

Il sindaco Fabio Termine ha emesso un’ordinanza di divieto di vendita per asporto e somministrazione di bevande alcoliche in occasione delle giornate del Carnevale di Sciacca. Il provvedimento, su proposta della Polizia Municipale, rientra tra le misure di pubblico interesse, di tutela dell’incolumità pubblica, di sicurezza, ordine pubblico e decoro urbano.

Nei giorni del Carnevale è disposto il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro o lattine in tutto il territorio comunale, nell’arco temporale:

Sabato 20 maggio dalle ore 14 sino alla mezzanotte;

  • Domenica 21 maggio dalle ore 00,01 sino alle ore 8 del giorno 22 maggio;
  • Sabato 27 maggio dalle ore 14 sino alla mezzanotte;
  • Domenica 28 maggio dalle ore 00,01 sino alle ore 8 del giorno 29 maggio.

Le attività interessate sono:

1) Esercizi di vicinato, grande distribuzione (supermercati e centri commerciali), vendita al dettaglio e distributori automatici;

2) Attività autorizzate al commercio fisso e ambulante su aree pubbliche e private;

3) Ristoranti, bar, pub e locali dove vengono somministrati alimenti e bevande.

I titolari e gestori di esercizi commerciali (ristoranti, bar, pub e locali dove vengono somministrati alimenti e bevande) muniti della licenza prevista dall’articolo 86, primo comma, del TULPS hanno l’obbligo di interrompere la vendita per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche, di bevande in lattine o contenitori di vetro. È consentita la somministrazione e consumo esclusivamente al banco o ai tavoli con divieto per l’esercente di somministrare bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza. Per la vendita e somministrazione di bevande alcoliche su spazi o aree pubbliche diversi dalle pertinenze degli esercizi muniti della licenza prevista dall’articolo 86, primo comma, del TULPS, si applicano i divieti di cui all’articolo 14-bis, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125 (divieto di somministrazione di alcolici dalle ore 24).

Ecco l’ordinanza con tutti i dettagli:

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