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Comune di Sciacca

Concorso per istruttore di Polizia Municipale a Sciacca, il Tar dichiara legittimi i provvedimenti del Comune

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Il Tribunale amministrativo regionale ha dichiarato legittimi i provvedimenti emanati dal Comune di Sciacca nell’ambito del concorso per istruttore direttivo della Polizia municipale per il quale non si è proceduto all’assunzione in attesa del pronunciamento della giustizia amministrativa.

Nel febbraio 2021 il Comune di Sciacca aveva indetto una selezione pubblica per la copertura di 28 posti a tempo pieno e indeterminato, in vari profili professionali, tra i quali quello per un posto per il profilo professionale di Istruttore Direttivo di Polizia Municipale, categoria giuridica D, posizione economica D1.

Il bando prevedeva un motivo di esonero dalla preselezione per quei candidati «che, alla data di scadenza del bando, [erano]dipendenti del Comune di Sciacca da un periodo (senza interruzione) non inferiore a 36 mesi e nella categoria giuridica inferiore a quella messa a concorso».

A tale concorso partecipava anche un candidato il quale dichiarava di potersi avvalere della clausola di esonero dalla fase preselettiva del concorso poiché dipendente del Comune di Sciacca a seguito di procedura di mobilità.

Tuttavia, la commissione, esaminata la domanda dello stesso, decideva di escluderlo poiché aveva ritenuto non comprovato il motivo di esonero dalla prova preselettiva, non potendo, a tal fine, riconoscersi l’equivalenza del servizio pregresso prestato presso altre amministrazioni.

Il candidato proponeva formale reclamo a seguito del quale veniva “ammesso con riserva” alle successive fasi della selezione giungendo primo.

La commissione, sciogliendo la riserva assunta in precedenza, decideva allora di confermare la sua esclusione dal concorso confermando che dalla interpretazione letterale del bando di concorso non potesse conseguire un giudizio di equivalenza tra il servizio prestato per le altre amministrazioni con il servizio prestato per il Comune di Sciacca.

Di conseguenza, il dirigente del III settore, Venerando Rapisardi, approvava la graduatoria definitiva.

Frattanto, il candidato, lamentando un asserito pregiudizio discendente dalla graduatoria della selezione pubblica per la copertura per un posto per il profilo professionale di Istruttore Direttivo di Polizia Municipale intraprendeva un’azione giudiziaria innanzi al Tar Palermo.

Ed ancora, censurava la graduatoria impugnata per non aver ritenuto la continuità tra il servizio prestato per l’amministrazione di provenienza e il servizio prestato per il Comune di Sciacca.

Inoltre, egli contestava le motivazioni della commissione giudicatrice di cui al verbale numero 6 del 3 agosto 2023. Avverso quest’azione si costituiva in giudizio il Comune di Sciacca e la vincitrice del concorso con l’avvocato Scopellitti per ottenere il rigetto del ricorso proposto.

Tale ricorso veniva notificato anche agli altri soggetti collocati in graduatoria in posizione utile.

Tra questi, anche G.M., secondo in graduatoria, il quale, al fine di tutelare i propri diritti, conferiva il mandato difensivo all’avvocato Santo Botta.

In particolare, l’avvocato Botta, oltre a rilevare l’infondatezza del ricorso, evidenziava plurimi motivi di inammissibilità dello stesso. In particolare, l’inammissibilità del ricorso per per mancata impugnazione del bando di concorso in ragione della sua immediata lesività, nonché per mancata impugnazione dell’esclusione del 26 ottobre 2021 e del verbale della commissione 6 del 3 agosto 2023.

Infine, è stata eccepita l’inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata identificazione dell’oggetto della domanda.

Il Tar di Palermo, con sentenza di oggi, 27 dicembre 2023, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dell’avvocato Santo Botta nell’interesse del G.M., ha rilevato come la clausola del bando di concorso contestata era insuscettibile di interpretazioni estensive o analogiche e, pertanto, non avrebbe consentito al ricorrente di cumulare il proprio servizio con quello, di per sé insufficiente, svolto in favore del Comune di Sciacca.

Pertanto, ad avviso del TAR, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il bando, ovvero il provvedimento di esclusione del 21 ottobre 2021, posto che “l’ammissione con riserva non costituisce un atto di ritiro del provvedimento di esclusione, ma semplicemente un atto di differimento dell’effetto escludente, con cui si rinvia la disamina della fattispecie ad un momento successivo, in modo da non frustrare nell’immediato il prevalente interesse partecipativo in ossequio al principio del favor partecipationis

Pertanto, con la pronuncia il Tar Palermo ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto, confermando la legittimità degli atti della selezione.

Frattanto, a seguito dell’approvazione del bilancio consolidato, il Comune di Sciacca ha disposto lo scorrimento della graduatoria consentendo anche al G.M., collocato al secondo posto, di essere assunto.

Nella foto, l’avvocato Santo Botta

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