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Comune di Sciacca

Esclusa la punibilità del padre che non versa integralmente l’assegno, sentenza riguardante un saccense pubblicata su Diritto e Giustizia

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La VI sezione penale della Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile la causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto nei confronti di un genitore di Sciacca che non aveva adempiuto integralmente all’obbligazione di pagare l’assegno di mantenimento in favore dei figli.
In primo grado, il Tribunale di Sciacca aveva condannato l’imputato alla pena di un mese e giorni quindici di reclusione ed alla multa di 150 euro (pene sospese), nonché alle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile liquidati in 500 euro.
Avverso tale sentenza il difensore di fiducia dell’imputato, l’ avvocato Giuseppe Di Prima, del Foro di Sciacca, aveva proposto impugnazione innanzi alla Corte di Appello di Palermo, la quale, con sentenza del gennaio 2020, aveva accolto parzialmente l’appello e, ritenuto che il Tribunale di Sciacca aveva errato a comminare la pena detentiva congiuntamente alla pena pecuniaria, aveva inflitto soltanto la multa di 150 euro.
Anche avverso la sentenza della Corte di Appello il difensore di fiducia aveva proposto impugnazione innanzi alla Corte di Cassazione, la quale ha accolto il ricorso della difesa ed ha ritenuto che la Corte di Appello abbia errato a ritenere non applicabile la speciale causa di non punibilità in favore del genitore, “omettendo di procedere al necessario approfondimento valutativo imposto dalla peculiarità della fattispecie”, annullando con rinvio la sentenza.
Tale sentenza, in ragione dell’esito dell’impugnazione favorevole al genitore, è stata pubblicata ed annotata su “Diritto e Giustizia – Quotidiano di informazione giuridica”.

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