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Comune di Sciacca

Nessun condizionamento mafioso, il Cga ammette società riberese alla White List

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La richiesta di iscrizione della I.S.B. srls, società recentemente costituita e rappresentata da F.A, con lo scopo di acquistare e gestire un impianto di frantumazione di inerti sito nel territorio di un comune siciliano, alla White list per potere avviare la propria attività era stata respinta dal Ministero dell’Interno. La white list è un elenco di imprese legittimate a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché abilitate a richiedere l’iscrizione in elenchi speciali, curato dal Ministero dell’Interno. L’esclusione era stata assunta in considerazione di presunti rapporti parentali dei soci e dell’Amministratore con soggetti controindicati, nonché avuto riguardo ai presunti legami di un soggetto che, per un breve periodo di tempo, aveva ricoperto la carica di Amministratore della Società in questione.
In particolare, la motivazione del diniego si incentrava intorno ai presunti rapporti che legherebbero l’Amministratore F.A. con una nota famiglia mafiosadi Ribera.
La Società ha allora impugnato il predetto provvedimento di diniego dinanzi al TAR Sicilia, sede di Palermo, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, chiedendo altresì la sospensione cautelare del provvedimento.
Iha rigettato l’istanza di sospensione cautelare, assumendo che il provvedimento impugnato fosse validamente giustificato dalle ragioni addotte dall’Amministrazione.
La Società, tuttavia, impugnava il predetto provvedimento con ricorso in appello cautelare dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana con il medesimo patrocinio degli avvocati chiedendo la sospensione degli effetti del provvedimento del Ministero dell’Interno.
Con il ricorso in appello cautelare, i legali della Società contestavano sia le ragioni indicate nel provvedimento dell’Amministrazione, sia la motivazione del TAR Sicilia, chiarendo che F.A. non aveva mai avuto rapporti di alcun genere con la famiglia mafiosa di Ribera, che in ogni caso gli elementi addotti dall’Amministrazione erano assai risalenti e che la famiglia di tale soggetto aveva da sempre operato nel settore senza che mai le fosse stato opposto alcun rilievo. Aggiungevano inoltre che gli altri elementi rilevati dall’Amministrazione non erano ragionevolmente idonei a ritenere sussistente il pericolo di condizionamento, essendo non sufficientemente circostanziati, generici ed indeterminati.
Il CGA ha accolto l’appello cautelare e con un’ordinanza facendo riferimento anche alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e della Corte costituzionale, ha affermato il principio secondo cui il mero rapporto di parentela con soggetti asseritamente controindicati non può essere considerato idoneo al fine di legittimare il dubbio in ordine alla sussistenza del pericolo di condizionamento da parte della criminalità organizzata.
E dunque, anche a volere ritenere che il pericolo di infiltrazione mafiosa possa essere dedotto a seguito di una valutazione meramente probabilistica (fondata cioè sul riscontro di una mera probabilità, e non una certezza dell’infiltrazione), dovrebbe comunque tenersi conto del fatto che “nessuno studio scientifico contemporaneo in materia criminologica” ha mai evidenziato come l’essere parenti di soggetti controindicati aumenti la probabilità che l’impresa sia infiltrata dalla criminalità organizzata.
Pertanto, per il Giudice di appello siciliano, l’Amministrazione ha illegittimamente denegato l’iscrizione che la Società aveva richiesto, con conseguente obbligo di ammettere l’impresa nella white list.

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