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Comune di Sciacca

Parco commerciale Tabasi, la commissione Attività produttive fa richiesta di accesso agli atti

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E’ stata la sesta commissione consiliare Attivita’ Produttive presieduta da Raimondo Brucculeri in riferimento al procedimento amministrativo riguardante la realizzazione di un Parco Commerciale nella Contrada Tabasi del territorio di Sciacca da parte della ditta “2F.NDL.” ha presentato una richiesta di accesso agli atti all’iter progettuale presentato al Comune di Sciacca. Inoltre, sempre la stessa commissione composta anche dai consiglieri Giuseppe Catanzaro, Antonino Certa e Alessandro Grassadonio ha presentato anche una richiesta di chiarimenti commissario ad acta dal Tar dopo la sentenza emessa dai giudici amministrativi su ricorso della ditta per inerzia degli uffici comunali.

“Stante il prolungato silenzio – scrive la commissione riferendosi al commissario- riserbato dagli uffici per l’istruttoria e il conseguente, ingiustificato protrarsi della tempistica prevista dalla legge – Lei è stato nominato Commissario ad Acta con i più ampi poteri, addirittura esautorando non solo l’ufficio inadempiente ma anche l’organo consiliare, normativamente deputato per l’esame e la valutazione dei processi di nuova pianificazione territoriale della città,
permanendo intatti i dubbi e le perplessità che hanno condotto ad una decisione amministrativa quantomeno singolare per gli sviluppi presenti e futuri sulla procedura,
si chiede, preliminarmente:
Se l’intervento massivo di un nuovo insediamento commerciale su un’area che è stata oggetto di perimetrazione, giusta la Deliberazione Commissariale ad Acta n. 123 dell11.06.2002, all’interno di parte dell’area a suo tempo indicata per la Prescrizione Esecutiva n.4, ma non attuata nei termini di legge, configura una variante urbanistica”, considerato che l’intervento proposto si pone in difformità rispetto alla tipizzazione impressa e riportata nelle tavole contenute nel vigente P.R.G.
In tale area che si è intesa perimetrare secondo gli artt. 30 e 31 della L.R. 19/2020, avrebbe invece dovuto seguire il percorso delineato per le varianti disciplinate dallart.26 avviando, in ogni caso, una Conferenza di Pianificazione, per la quale occorreva sottoporla alla preventiva e prescritta verifica di assoggettabilità alla V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica), ai sensi dellart.12 del D.Lgs. 152/2006 oltrechè, di seguito, a Valutazione dImpatto Ambientale (V.I.A.) ai sensi dellart. 6, co. 5 del precitato D.Lgs., atteso il rilevante e significativo impatto ambientale, sia puntuale che cumulativo, inevitabilmente produrrà e indurrà nell’ambiente interessato e nell’intero territorio”.
“Si ritiene doveroso infine, – concludono – rammentare che il procedimento a Lei rassegnato dall’organo giurisdizionale amministrativo non prefigura soltanto il compito di una mera risoluzione tecnico-amministrativa ma comporta refluenze e temi di rilevanza sociale e di politica del territorio che probabilmente non le appartengono ma che sono stati artatamente sottratti al controllo consiliare.
Sarà incombenza di questa Commissione vigilare sull’iter tecnico-amministrativo che verrà intrapreso adendo, se del caso, il servizio ispettivo dell’ARTA sugli atti che verranno adottati”.

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