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Docente precaria ottiene il pagamento delle ferie non godute: il Tribunale di Enna condanna il Ministero

Di Giovanna Venezia
Docente precaria ottiene il pagamento delle ferie non godute: il Tribunale di Enna condanna il Ministero

Nuova pronuncia favorevole ai lavoratori della scuola con contratto a termine sul tema delle ferie maturate e non utilizzate. Il Tribunale di Enna, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 151/2026 depositata l’11 giugno, ha stabilito che il Ministero dell’Istruzione e del Merito dovrà corrispondere l’indennità sostitutiva a una docente precaria per i giorni di ferie non goduti.

Il giudice del lavoro Luca Coppola ha accolto il ricorso di un’insegnante che aveva prestato servizio nell’anno scolastico 2022/2023 con un incarico di 18 ore settimanali fino al termine delle attività didattiche, fissato al 30 giugno 2023.

Alla conclusione del rapporto, la docente non aveva potuto usufruire delle ferie maturate e, secondo quanto emerso nel procedimento, non aveva ricevuto alcuna comunicazione da parte dell’amministrazione scolastica finalizzata a consentirne la fruizione. Dopo il diniego opposto dal Ministero alla richiesta di pagamento, la lavoratrice si è rivolta al giudice.

Il Tribunale ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a versare all’insegnante 1.470,41 euro, oltre agli interessi legali maturati fino all’effettivo pagamento. Disposto anche il rimborso delle spese di giudizio.

Dall’esame della documentazione prodotta è emerso che la docente aveva già usufruito di due giorni di ferie durante il servizio. Per questo motivo, il diritto all’indennità è stato riconosciuto per i restanti 22,92 giorni maturati e non utilizzati.

Nelle motivazioni, il giudice ha richiamato il recente orientamento della Corte di Cassazione espresso con la sentenza n. 883 del 2026. Secondo tale indirizzo, i docenti con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche hanno diritto all’indennità sostitutiva per i giorni di ferie maturati e non fruiti, al netto dei periodi di sospensione delle attività scolastiche. Il principio si applica anche alle giornate di riposo previste dalla legge n. 937 del 1977.

Uno dei passaggi più rilevanti della sentenza riguarda il fatto che la fine delle lezioni non comporta automaticamente il collocamento in ferie del docente. Perché ciò avvenga, è necessario che vi sia una specifica richiesta, una formale autorizzazione e una preventiva informazione sulle conseguenze della mancata fruizione dei giorni maturati, compresa l’eventuale perdita del diritto all’indennità.

Il Tribunale di Enna ha inoltre respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero, ritenendo applicabile il termine ordinario decennale in considerazione della prevalente natura risarcitoria dell’indennità sostitutiva.

La decisione si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale che negli ultimi anni ha rafforzato la tutela del personale precario della scuola e potrebbe avere effetti anche per altri supplenti a tempo determinato che, alla scadenza del contratto, non abbiano potuto usufruire delle ferie maturate e non siano stati formalmente invitati dall’amministrazione a utilizzarle.

GV

Giovanna Venezia

Giornalista della redazione di Risoluto, impegnato quotidianamente a fornire notizie accurate e verificate sul territorio.

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