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Parrucchiere e danni ai capelli: quando il cliente ha diritto a non pagare e a chiedere il risarcimento

Di Giacomo Cascio
Parrucchiere e danni ai capelli: quando il cliente ha diritto a non pagare e a chiedere il risarcimento
Parrucchiere e danni ai capelli

Una tinta sbagliata, un taglio non concordato, capelli bruciati o spezzati: quando l’intervento del parrucchiere si traduce in un danno estetico, il cliente ha il diritto di non pagare la prestazione e, in alcuni casi, di ottenere un risarcimento. A stabilirlo è la giurisprudenza, che riconosce l’obbligo per i professionisti del settore di operare secondo diligenza e standard tecnici appropriati.

Il contratto tra cliente e parrucchiere: obblighi e responsabilità

Il rapporto tra parrucchiere e cliente è regolato dal contratto d’opera (art. 2222 del Codice civile), che impone al professionista di eseguire la prestazione secondo le indicazioni ricevute e con la diligenza richiesta dalla sua attività (art. 1176, comma 2, c.c.).

L’adempimento dell’obbligo non riguarda solo il rispetto delle richieste esplicite, ma anche la corretta applicazione delle tecniche professionali, l’utilizzo di prodotti idonei e l’evitare danni alla salute dei capelli o del cuoio capelluto.

Quando è legittimo non pagare la prestazione

Se il parrucchiere esegue un lavoro che si discosta in modo evidente da quanto concordato, o danneggia il cliente, è possibile opporre l’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.). Questo significa che:

  • il cliente può sospendere il pagamento totale o parziale;
  • può rifiutarsi di pagare fino a quando non riceve una correzione adeguata o una soluzione alternativa.

Esempi ricorrenti includono:

  • tinta diversa da quella richiesta (es. castano invece di biondo);
  • taglio eccessivamente corto rispetto a quanto concordato;
  • capelli danneggiati da decolorazioni o trattamenti chimici non adeguati.

Come dimostrare il danno subito

Per ottenere tutela, è necessario fornire prove concrete dell’inadempimento:

  • foto del risultato ottenuto subito dopo il trattamento;
  • messaggi o accordi scritti con il parrucchiere;
  • relazioni tecniche o mediche (es. dermatologo o tricologo);
  • ricevute di trattamenti riparatori successivi.

In casi particolarmente gravi, è utile documentare anche l’impatto psicologico, mediante relazione specialistica.

La differenza tra errore tecnico e insoddisfazione soggettiva

La giurisprudenza distingue nettamente tra:

  • errore professionale, ossia prestazione non conforme agli accordi o tecnicamente scorretta;
  • insoddisfazione soggettiva, quando il parrucchiere ha operato correttamente ma il cliente è deluso dal risultato.

Solo nel primo caso è possibile chiedere la restituzione della somma pagata o un risarcimento danni. La Cassazione (sent. n. 27958/2020) ha stabilito che il diritto a non pagare scatta solo quando il risultato si discosta in modo apprezzabile dalle pattuizioni. Viceversa, se il parrucchiere ha agito secondo tecnica e indicazioni, non è responsabile del disappunto del cliente.

Conclusione

In presenza di un intervento sbagliato o lesivo, il cliente ha diritto alla sospensione del pagamento e, se dimostra il danno, anche al risarcimento. La tutela è riconosciuta solo in caso di inadempimento oggettivo, non per insoddisfazione personale.

GC

Giacomo Cascio

Giacomo Cascio — Editore di Risoluto.it. Fondatore di Blue Owl, agenzia di marketing locale in Sicilia e ideatore del Metodo Autorità Locale.

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