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Inquilino rumoroso, si rischia la risoluzione del contratto anche per un solo episodio

Di Giacomo Cascio
Inquilino rumoroso, si rischia la risoluzione del contratto anche per un solo episodio
Inquilino rumoroso

Una recente sentenza del Tribunale di Bergamo ha confermato che il comportamento molesto di un inquilino può portare alla risoluzione del contratto di locazione. Anche un singolo episodio, se particolarmente grave, può costituire inadempimento contrattuale rilevante.

Secondo la decisione (sentenza n. 812/2025), i proprietari di immobili in affitto hanno diritto di rivolgersi al giudice per chiedere la cessazione del contratto, qualora l’inquilino – o i suoi conviventi – metta in atto condotte lesive della quiete condominiale. Schiamazzi, comportamenti aggressivi, uso improprio degli spazi comuni o danneggiamenti sono elementi che, se provati, giustificano la risoluzione anticipata dell’accordo.

Cosa si intende per molestia in condominio

Le molestie condominiali comprendono tutte quelle azioni che superano il limite della normale tollerabilità previsto dall’art. 844 del Codice Civile. Oltre ai rumori molesti, rientrano nella categoria anche odori sgradevoli, vibrazioni, fumi, uso improprio delle parti comuni o atteggiamenti intimidatori nei confronti degli altri condomini.

Nel caso esaminato, l’inquilina, assieme al compagno e al figlio, avrebbe arrecato disturbo ai vicini al punto che alcuni di loro decisero di lasciare l’immobile. Le testimonianze raccolte in giudizio hanno descritto episodi come la manomissione di impianti comuni, l’occupazione abusiva di spazi condivisi e la violazione della privacy degli altri residenti.

Il principio ribadito dalla giurisprudenza

La Corte ha richiamato l’articolo 1587 del Codice Civile, secondo cui l’inquilino è tenuto a usare l’immobile con la diligenza del buon padre di famiglia e per lo scopo stabilito nel contratto. La condotta molesta, pertanto, costituisce abuso della cosa locata e legittima il locatore a chiedere la risoluzione per grave inadempimento.

La giurisprudenza è da tempo orientata in questa direzione: la Cassazione, già con la sentenza n. 22860/2020, aveva stabilito che anche un solo episodio può compromettere il rapporto locativo, se la sua gravità è tale da minare la serenità condominiale.

Il ruolo del giudice e l'importanza del contratto

Spetta al giudice del merito valutare la proporzionalità dell’inadempimento e decidere se esso giustifica la risoluzione. Tuttavia, è buona prassi per i locatori prevedere, nel contratto di affitto, una clausola specifica che richiami il rispetto della convivenza condominiale. In tal modo, in caso di comportamenti gravi e reiterati, sarà più semplice tutelare i propri diritti in sede giudiziaria.

GC

Giacomo Cascio

Giacomo Cascio — Editore di Risoluto.it. Fondatore di Blue Owl, agenzia di marketing locale in Sicilia e ideatore del Metodo Autorità Locale.

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