Il presidente del Tar Sicilia, con un decreto, ha sospeso in via d’urgenza la determinazione dirigenziale con cui il Comune di Licata aveva disposto il divieto di prosecuzione di un’attività artigianale operante nel settore della lavorazione di marmi e piastrelle.
La società ricorrente, assistita dagli avvocati Michele Cimino, Luigi La Placa e Giorgio Troja, ha impugnato il provvedimento comunale, adottato il 16 luglio 2026 e motivato con presunte irregolarità edilizie relative a manufatti presenti nell’area dell’attività.
Il presidente della seconda sezione del Tar, Federica Cabrini, ha accolto l’istanza cautelare monocratica, disponendo la sospensione immediata dell’efficacia dell’atto e fissando l’udienza collegiale per il 10 settembre 2026.
In una nota congiunta, i legali della società dichiarano: “La decisione del Tar Sicilia conferma quanto denunciato sin dall’inizio. Il Comune di Licata ha adottato un provvedimento illegittimo, ignorando le osservazioni della società, violando una sospensiva del Cgars già in essere e imputando alla nostra assistita responsabilità che ad oggi non le sono state addebitate. Confidiamo che all’udienza del 10 settembre 2026 il Collegio confermi la sospensiva e, nel merito, il giudice annulli definitivamente il provvedimento di chiusura”.