La Cassazione, con la sentenza n. 9674/2026, ha stabilito che il raggiungimento dell'età pensionabile non è sufficiente per far scattare il divieto di incarichi retribuiti previsto dall'art. 5, comma 9, del d.l. 95/2012. Il divieto opera solo quando il lavoratore percepisce effettivamente la pensione. La decisione, emessa dalla sezione lavoro, nasce dal caso di un sovrintendente di una fondazione lirico-sinfonica che aveva continuato a dirigere l'ente dopo aver maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia, senza però presentare domanda all'Inps.
La vicenda giudiziaria del sovrintendente della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana
Il ricorrente aveva ricoperto l'incarico di direttore del Teatro Massimo di Palermo fino al 2017, anno in cui aveva maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia. Dal 2016 era anche sovrintendente della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, in forza di un contratto separato. Il rapporto era proseguito fino al 2018, quando un nuovo Consiglio di amministrazione lo aveva confermato. Pochi mesi dopo, però, lo stipendio era stato sospeso in via cautelativa e, a fine anno, un commissario ad acta aveva risolto il contratto. Sia il Tribunale sia la Corte d'Appello di Palermo avevano ritenuto che il solo raggiungimento dell'età pensionabile imponesse la gratuità dell'incarico, condannando il sovrintendente a restituire i compensi percepiti dopo quel momento. La Cassazione non ha condiviso questa interpretazione e ha rinviato il caso alla Corte d'Appello di Palermo.
Il divieto dell'art. 5, comma 9 del d.l. 95/2012 e la sua finalità
La norma in questione vieta alle pubbliche amministrazioni, agli enti Istat e alle autorità indipendenti di attribuire incarichi di studio, consulenza, direzione o dirigenza a chi sia già collocato in quiescenza, ammettendo tali incarichi solo a titolo gratuito. Per le posizioni dirigenziali e direttive, anche la collaborazione non retribuita non può superare i 12 mesi, con rimborso limitato alle spese documentate. La disposizione persegue due obiettivi. Da un lato, favorire il ricambio generazionale nelle strutture pubbliche. Dall'altro, contenere la spesa, evitando che una stessa persona cumuli stipendio e pensione. Tuttavia, secondo la Cassazione, il presupposto del divieto non è il compimento dell'età pensionabile, ma l'accesso concreto al trattamento previdenziale.
Perché conta l'incasso della pensione e non l'età anagrafica
La Suprema Corte afferma che finché il lavoratore non presenta domanda e non incassa l'assegno, non si verifica alcun cumulo di redditi pubblici, venendo meno la ratio stessa della norma. Considerare quiescente chi ha semplicemente raggiunto i requisiti anagrafici, pur continuando a lavorare senza percepire nulla dall'Inps, si tradurrebbe in una discriminazione fondata esclusivamente sull'età. Questo principio è stato ribadito con forza, sottolineando che il divieto di incarichi retribuiti scatta solo dal momento in cui la pensione viene effettivamente erogata.
Attribuzione o mantenimento dell'incarico, la distinzione che cambia l'esito
Un secondo aspetto, già affrontato dalla stessa sezione lavoro con la sentenza n. 127 del 2025, riguarda i contratti firmati prima che il lavoratore maturi i requisiti pensionistici. La norma vieta di attribuire nuovi incarichi a chi è già pensionato, ma non di mantenere quelli già in corso. Un accordo stipulato quando non esisteva alcuna causa ostativa resta valido anche se, in seguito, il titolare raggiunge l'età pensionabile. In questi casi, il legislatore non ha previsto una cessazione automatica del rapporto e un'interpretazione estensiva in tal senso comprimerebbe il diritto costituzionale a svolgere un'attività lavorativa in qualunque forma giuridica.
Il tetto al cumulo pensione-compenso e l'applicazione agli enti pubblici e privati
La pronuncia richiama inoltre la legge di stabilità 2014, che all'art. 1, comma 489, fissa un limite massimo al trattamento economico complessivo che un pensionato può ricevere da un incarico pubblico, sommato alla pensione, secondo i parametri dell'art. 23-ter del d.l. 201/2011. Se il legislatore avesse voluto vietare totalmente il proseguimento di ogni incarico dopo la pensione, un tetto al cumulo dei redditi non avrebbe avuto alcuna utilità pratica. La norma si applica non solo a Ministeri e Comuni, ma anche a tutte le amministrazioni comprese nell'elenco Istat delle pubbliche amministrazioni, le autorità indipendenti e gli enti o le società controllati, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni stesse. Sono quindi coinvolti anche soggetti che sul piano formale restano di natura privatistica, come le società in house e le fondazioni lirico-sinfoniche, categoria a cui appartiene la stessa Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, oltre agli organismi strumentali collegati alle amministrazioni. Per queste ultime esiste inoltre la regola, introdotta dal d.l. 51/2023, per cui il sovrintendente cessa comunque dalla carica al compimento del 70° anno di età, indipendentemente dalla pensione.
La sentenza n. 9674/2026 conferma un orientamento garantista, già espresso in precedenza, che distingue nettamente tra il diritto alla pensione e l'effettivo godimento della stessa. La Cassazione ha quindi stabilito che il divieto di incarichi retribuiti non scatta automaticamente con il raggiungimento dell'età pensionabile, ma solo quando la pensione viene concretamente incassata. Questa interpretazione, oltre a evitare discriminazioni basate sull'età, tutela il diritto al lavoro e la libertà contrattuale, in linea con i principi costituzionali. La decisione avrà ripercussioni significative per tutti gli enti pubblici e privati che operano nel settore, i quali dovranno adeguare le proprie procedure per evitare contestazioni.