Cassazione: uscita anticipata per mancanza sostegno è discriminazione · Risoluto
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Cassazione: uscita anticipata per mancanza di sostegno è discriminazione verso l'alunno disabile

Di Giacomo Cascio
Bambino autistico esce prima da scuola, discriminazione per mancanza sostegno - sentenza Cassazione

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23363 del 16 luglio 2026, ha stabilito un principio fondamentale per il diritto all'inclusione scolastica. I giudici hanno riconosciuto come discriminatoria la pratica di far uscire anticipatamente un alunno con disabilità grave a causa dell'insufficienza di ore di sostegno. La decisione, destinata a fare giurisprudenza, ribadisce che nessuna esigenza organizzativa può comprimere il diritto fondamentale all'istruzione e alla piena partecipazione alla vita scolastica.

Il caso esaminato dalla Corte

La vicenda ha origine dall'anno scolastico 2019/2020, quando i genitori di un bambino con disturbo dello spettro autistico, riconosciuto in situazione di disabilità grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/1992, hanno citato in giudizio una scuola dell'infanzia paritaria. Il minore era costretto ad abbandonare le lezioni ogni giorno alle 14:30, mentre i compagni proseguivano fino alle 16:00. La scuola giustificava la decisione con il numero insufficiente di ore di sostegno previste dal Piano Educativo Individualizzato (PEI) e con la necessità di garantire la sicurezza del bambino e degli altri alunni. Il Tribunale di primo grado aveva accolto il ricorso dei genitori, qualificando la riduzione dell'orario come discriminatoria. Tuttavia, la Corte d'Appello aveva riformato la sentenza, sostenendo che la frequenza ridotta fosse coerente con il PEI e che eventuali contestazioni sull'inadeguatezza del sostegno dovessero essere sollevate davanti al giudice amministrativo.

Il diritto all'inclusione non può essere sacrificato per ragioni organizzative

La Prima Sezione Civile della Cassazione ha ribaltato la decisione della Corte territoriale, accogliendo il ricorso dei genitori. I giudici di legittimità hanno affermato con chiarezza che il diritto all'istruzione e all'inclusione scolastica dell'alunno con disabilità comprende la possibilità di frequentare la scuola per l'intero orario previsto per tutti gli studenti. Una riduzione dell'orario può essere giustificata esclusivamente da specifiche esigenze terapeutiche o sanitarie del minore, debitamente documentate e finalizzate al suo interesse. Non possono invece essere invocate ragioni organizzative, carenza di personale specializzato o difficoltà nella gestione dei comportamenti legati alla disabilità. La Corte ha sottolineato che l'insegnante di sostegno è uno strumento per favorire l'inclusione, non un limite alla permanenza a scuola. Il fatto che le ore di sostegno siano inferiori all'orario complessivo non autorizza l'istituto a imporre un'uscita anticipata.

Il ruolo del Piano Educativo Individualizzato e del giudice ordinario

Un altro punto chiave della sentenza riguarda la possibilità per il giudice ordinario di intervenire anche in assenza di impugnazione del PEI davanti al giudice amministrativo. La Cassazione ha precisato che la mancata impugnazione del piano educativo non impedisce al giudice ordinario di accertare la natura discriminatoria della condotta scolastica e, se necessario, di disapplicare incidentalmente l'atto amministrativo che comprime un diritto fondamentale. Questa precisazione è cruciale perché rafforza la tutela degli studenti con disabilità, evitando che vuoti procedurali possano ostacolare la protezione dei loro diritti. I principi enunciati si applicano anche alle scuole paritarie, le quali, pur essendo gestite da privati, svolgono un servizio pubblico e devono garantire la piena inclusione.

I principi di diritto e l'accomodamento ragionevole

La sentenza ribadisce che il diritto all'istruzione della persona con disabilità è un diritto fondamentale e incomprimibile, tutelato dagli articoli 2, 3, 34 e 38 della Costituzione, dalla legge 104/1992, dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e dal decreto legislativo 66/2017. La riduzione dell'orario scolastico imposta per carenza di sostegno integra una discriminazione ai sensi dell'articolo 2 della legge 67/2006, poiché determina una compressione del diritto all'inclusione e priva il minore delle opportunità educative, relazionali e di socializzazione garantite agli altri studenti. La Corte valorizza il principio dell'accomodamento ragionevole, evidenziando che è l'organizzazione scolastica a doversi adattare alle esigenze dell'alunno con disabilità, e non viceversa. Le difficoltà organizzative, le limitazioni di organico o i vincoli di bilancio non possono giustificare l'affievolimento di diritti fondamentali. In conclusione, la decisione della Cassazione rappresenta una vittoria per le famiglie e per il principio di uguaglianza sostanziale, imponendo alle scuole di garantire la piena partecipazione di tutti gli studenti, senza discriminazioni fondate sulla disponibilità di risorse.

GC

Giacomo Cascio

Giacomo Cascio — Editore di Risoluto.it. Fondatore di Blue Owl, agenzia di marketing locale in Sicilia e ideatore del Metodo Autorità Locale.

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