La recente nota n. 950/2026 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito un aspetto cruciale per tutti i lavoratori che assistono familiari con disabilità grave. La scelta dei tempi di fruizione del congedo straordinario previsto dalla Legge 104 appartiene esclusivamente al lavoratore, e l'azienda non può imporre un calendario rigido. Questa precisazione arriva dopo numerosi casi in cui i datori di lavoro tentavano di condizionare le assenze alle esigenze organizzative, generando confusione e contenziosi.
Il diritto al congedo straordinario non è negoziabile
Il congedo straordinario, disciplinato dall'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001, consente fino a due anni di assenza retribuita nell'arco della vita lavorativa per assistere un familiare con disabilità grave accertata ai sensi dell'articolo 3 della Legge 104/1992. L'INPS riconosce il beneficio, ma la gestione pratica delle giornate è sempre stata fonte di attriti. L'INL ha ora stabilito che il lavoratore ha un diritto soggettivo pieno: può decidere quando assentarsi, in modo continuativo o frazionato, senza bisogno del consenso aziendale. L'azienda può solo essere informata, non può dare autorizzazioni preventive.
La comunicazione non è una richiesta di permesso
Il lavoratore ha comunque il dovere di comunicare le proprie assenze con preavviso, quando possibile, per consentire all'azienda di organizzare il lavoro. Tuttavia, questa comunicazione non equivale a una richiesta di autorizzazione. L'INL sottolinea che il datore di lavoro può chiedere di essere informato, ma non può subordinare il diritto a una programmazione aziendale. In situazioni di emergenza, come un aggravamento delle condizioni del familiare, la comunicazione può avvenire anche contestualmente all'assenza.
Le esigenze organizzative non possono prevalere
La nota INL è chiara: le esigenze assistenziali del lavoratore, che spesso sono imprevedibili, prevalgono sulle esigenze organizzative dell'impresa. Imporre una calendarizzazione rigida svuoterebbe di significato la tutela prevista dalla legge. Il datore che ostacola o condiziona l'esercizio del congedo rischia sanzioni amministrative da 516 a 2.582 euro.
Questo chiarimento offre maggiore tranquillità a chi, come Marta, una cassiera che assiste il padre disabile, si era visto imporre un calendario dall'ufficio del personale. Ora Marta e tutti i lavoratori nella sua situazione sanno che la decisione spetta a loro, nel rispetto del dovere di leale collaborazione. Per approfondire, si può consultare la nota originale.