Un assegno bancario non è solo un mezzo per trasferire denaro ma, secondo una recente pronuncia della magistratura partenopea, rappresenta anche una promessa unilaterale di pagamento che rafforza la posizione del creditore. La sentenza 4631/2026 della sezione VII della Corte d'Appello di Napoli ha chiarito che, nei rapporti tra traente e prenditore, l'emissione di un assegno integra gli estremi della promessa di pagamento di cui all'articolo 1988 del codice civile. Questo significa che chi firma e consegna un assegno riconosce implicitamente di dovere quella somma, con importanti conseguenze processuali.
La promessa di pagamento inverte l'onere della prova a favore del creditore
L'articolo 1988 c.c. attribuisce alla promessa di pagamento un effetto processuale rilevante: fa sorgere una presunzione legale relativa (iuris tantum) dell'esistenza del rapporto fondamentale sottostante. In pratica, il creditore che esibisce un assegno non deve dimostrare la causa del debito, perché la legge presume che esista. Spetta invece al debitore, che ha emesso l'assegno, provare che il credito non è mai esistito, è invalido o si è estinto. La Corte d'Appello di Napoli ha ribadito questo principio, sottolineando che il debitore non può limitarsi a negare genericamente il debito, ma deve fornire prove concrete, come la nullità del contratto o l'avvenuto pagamento.
Anche dopo la prescrizione dell'azione cartolare il creditore può agire sul rapporto causale
Un altro aspetto cruciale della sentenza riguarda la prescrizione del titolo di credito. Se il creditore richiede un decreto ingiuntivo basato su un assegno ormai prescritto, la domanda si intende implicitamente fondata anche sul rapporto causale. La sola prescrizione dell'azione cartolare non elimina il diritto del creditore: il debitore, per ottenere il rigetto della richiesta, deve comunque dimostrare che il rapporto fondamentale è inesistente, invalido o estinto. La prescrizione del titolo non è sufficiente a far decadere la pretesa creditoria, ha precisato la Corte.
La tutela dell'articolo 1988 c.c. si applica solo al prenditore dell'assegno
La pronuncia introduce anche un'importante limitazione: la presunzione favorevole opera esclusivamente nei confronti del soggetto cui la promessa di pagamento è stata effettivamente rivolta, cioè il prenditore indicato nell'assegno. Chi possiede materialmente il titolo senza essere il beneficiario indicato, ad esempio per smarrimento o furto, non può beneficiare dell'inversione dell'onere della prova. Il semplice possesso non legittima automaticamente a richiedere il pagamento; il possessore deve dimostrare di essere il reale titolare del diritto e che la promessa era a lui destinata. Questo chiarimento evita abusi e garantisce che solo il legittimo destinatario goda della tutela rafforzata.
In conclusione, la sentenza 4631/2026 della Corte d'Appello di Napoli rappresenta un importante rafforzamento della posizione del creditore-titolare di un assegno bancario. L'assegno non è più soltanto uno strumento di pagamento agile, ma diventa un elemento probatorio decisivo, capace di invertire l'onere della prova e di proteggere il creditore anche dopo la prescrizione del titolo. I debitori devono essere consapevoli che l'emissione di un assegno comporta il riconoscimento del debito e che, in caso di contestazione, spetta a loro dimostrare l'inesistenza dell'obbligazione.