Tirocinio retribuito per professioni non sanitarie: via libera del Senato · Risoluto
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Tirocinio retribuito per i praticanti delle professioni non sanitarie: via libera della commissione del Senato alle nuove norme

Di Giacomo Cascio
Commissione Giustizia Senato approva tirocinio retribuito per professioni non sanitarie

La Commissione Giustizia del Senato ha compiuto un passo significativo verso una maggiore tutela economica dei giovani che svolgono il tirocinio professionale. Con l’approvazione di un emendamento al disegno di legge sulla riforma degli ordinamenti professionali, è stato introdotto un principio che potrebbe cambiare il volto della formazione pratica per molte categorie. Il testo riconosce al praticante il diritto al rimborso delle spese sostenute per conto dello studio o del professionista ospitante, e apre la possibilità di riconoscere un’indennità o un compenso per l’attività svolta, da disciplinare tramite apposito contratto.

Rimborso spese e compenso: due concetti distinti

L’emendamento approvato segna una netta separazione tra il rimborso delle spese anticipate dal tirocinante e l’eventuale compenso per l’attività professionale. Il rimborso riguarda somme spese nell’interesse dello studio, come ad esempio bolli, marche da bollo o spese di cancelleria. Il compenso, invece, non è legato a un anticipo ma all’effettivo contributo professionale fornito dal praticante. Questo significa che, per la prima volta, il lavoro del tirocinante potrebbe essere valorizzato economicamente in modo esplicito, anche se non obbligatorio.

Quindici categorie coinvolte dalla riforma

Il disegno di legge S.1663 interessa ben quindici ordinamenti professionali non sanitari. Tra questi figurano agrotecnici, architetti, assistenti sociali, attuari, consulenti del lavoro, consulenti in proprietà industriale, dottori agronomi e forestali, geologi, geometri, giornalisti, ingegneri, periti agrari, periti industriali, spedizionieri doganali e tecnologi alimentari. La norma non si applica invece alle professioni sanitarie e agli enti pubblici, per i quali rimangono in vigore le regole attuali.

Non ancora operativo: si attendono i decreti attuativi

È importante sottolineare che la modifica non è immediatamente applicabile. Il disegno di legge ha natura di legge delega: una volta approvato definitivamente, il Governo dovrà emanare uno o più decreti legislativi per tradurre i principi generali in regole concrete. Solo in quella fase saranno definiti aspetti cruciali come la forma del contratto, i criteri per determinare l’indennità o il compenso, eventuali limiti minimi o massimi, il trattamento fiscale e contributivo, e il coordinamento con le regole dei singoli Ordini professionali. Fino ad allora, i tirocini continueranno a svolgersi secondo le normative vigenti.

Un primo passo verso l’equità nel rapporto formativo

Nonostante la strada da percorrere sia ancora lunga, l’approvazione dell’emendamento rappresenta un segnale importante. Per decenni, i giovani professionisti hanno spesso lavorato senza alcun riconoscimento economico, se non la prospettiva di un futuro impiego. Ora il legislatore riconosce che il contributo del tirocinante può avere un valore e merita una contropartita, anche se variabile in base all’apporto effettivo. La sfida sarà trovare un equilibrio tra la necessità di non gravare eccessivamente sugli studi professionali e il diritto dei praticanti a non essere sfruttati. Il dibattito è destinato a proseguire nelle prossime settimane, quando il testo passerà all’esame dell’Aula del Senato.

GC

Giacomo Cascio

Giacomo Cascio — Editore di Risoluto.it. Fondatore di Blue Owl, agenzia di marketing locale in Sicilia e ideatore del Metodo Autorità Locale.

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