Il Presidente della Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha accolto l’istanza cautelare monocratica presentata dal gestore di un’area di sosta temporanea sita in Contrada Giallonardo, nel Comune di Realmonte.
La vicenda trae origine dai provvedimenti con cui la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Agrigento aveva condizionato la stipula della convenzione stagionale e l’esercizio del parcheggio alla preventiva rimozione di tutti i dispositivi di controllo e gestione del flusso veicolare – quali colonnine, sbarre metalliche e casse automatiche – ritenendoli incompatibili con le prescrizioni di tutela paesaggistica.
Assistito dagli avvocati Rosario De Marco Capizzi e Caterina Noemi Calcagno dello Studio Legale Rubino, il gestore ha impugnato i provvedimenti amministrativi evidenziando come tali dispositivi tecnologici non costituiscano opere edilizie o trasformazioni permanenti del suolo, bensì attrezzature mobili e precariamente posate a secco, fondamentali per la sicurezza, il contingentamento dei veicoli e la prevenzione della “sosta selvaggia” lungo l’arteria di accesso al litorale.
Il Presidente del TAR Sicilia ha pienamente sposato le tesi sostenute dai legali dello Studio Rubino.
Nel decreto monocratico, il Presidente ha infatti ritenuto prevalente la necessità di bilanciare i contrapposti interessi in gioco, tenendo conto della stagione turistica in corso e delle primarie esigenze di sicurezza sottese alla gestione dei flussi veicolari.
Di conseguenza, ha sospeso l’obbligo di rimozione dei dispositivi di gestione degli accessi e della sosta, a condizione che gli stessi non consistano in opere murarie.
A tutela del quadro istruttorio, il TAR ha contestualmente disposto approfondimenti documentali a carico del Segretario Comunale di Realmonte e della Soprintendenza di Agrigento per verificare la natura e le modalità di ancoraggio al suolo degli impianti.