Il medico fiscale suona il campanello ma nessuno apre. Per molte aziende questo equivale a un'assenza ingiustificata. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22621 del 2 luglio 2026, ha invece chiarito che tre verbali di irreperibilità non sono sufficienti per licenziare un dipendente, se le formule adoperate lasciano spazio a dubbi sulla reale reperibilità dell'abitazione.
Tre verbali dal significato incerto portano al reintegro
La vicenda nasce da una contestazione disciplinare del 27 ottobre 2023. L'azienda addebitava al lavoratore di essere risultato irreperibile in tre distinti controlli INPS: il 7 settembre 2023 con la dicitura "sconosciuto/irreperibile all'indirizzo", il 17 ottobre con "non ha risposto nessuno all'indirizzo", e il 20 ottobre ancora "sconosciuto/irreperibile all'indirizzo". Sulla base di questi verbali, l'8 novembre 2023 scattava il licenziamento per giusta causa. Il dipendente impugnava il provvedimento e il Tribunale di Venezia ordinava la reintegrazione con indennità risarcitoria. La Corte d'Appello di Venezia confermava. La società ricorreva in Cassazione, ma la Suprema Corte ha respinto il ricorso.
La formula "sconosciuto/irreperibile" è ambigua secondo i giudici
Il primo motivo del ricorso aziendale sosteneva che l'espressione "effettuato l'accesso" dimostrasse che l'indirizzo era stato trovato, rendendo l'irreperibilità imputabile al lavoratore. La Cassazione ha invece condiviso l'analisi dei giudici di merito: quelle formule sono intrinsecamente ambigue, perché possono indicare sia l'assenza del dipendente sia la difficoltà del medico a individuare l'abitazione. A sostegno di questa tesi, la Corte ha evidenziato due elementi concreti. Il primo è l'annotazione "impossibilità a lasciare l'invito", che non è compatibile con una semplice assenza: se il lavoratore fosse stato fuori casa, il medico avrebbe lasciato l'avviso nella cassetta postale. Il secondo elemento è che le visite del 13 settembre e del 17 ottobre (quest'ultima per un trattamento fisioterapico) erano andate a buon fine, a dimostrazione che l'abitazione era effettivamente reperibile in quel periodo.
Il verbale del medico non fa piena prova su tutto
L'azienda sosteneva anche che il verbale, in quanto atto pubblico, facesse piena prova fino a querela di falso. La Cassazione ha respinto questa tesi richiamando l'articolo 2700 del codice civile. L'atto pubblico fa fede dei fatti che il pubblico ufficiale attesta di aver compiuto o visto, ma non si estende a valutazioni o apprezzamenti personali. Nel caso concreto, i giudici di merito non hanno messo in dubbio ciò che il medico ha materialmente attestato; hanno solo rilevato l'ambiguità delle espressioni usate. Pertanto, non era necessaria una querela di falso.
L'onere della prova resta a carico del datore di lavoro
Un altro motivo di ricorso tentava di ribaltare l'onere della prova, sostenendo che spettasse al lavoratore dimostrare la propria presenza in casa. La Cassazione ha richiamato l'articolo 5 della legge n. 604 del 1966, che pone a carico del datore di lavoro la prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento. L'onere probatorio a carico del lavoratore, menzionato da alcune pronunce, riguarda invece il diritto all'indennità di malattia nei confronti dell'INPS. Nel procedimento disciplinare, resta il datore a dover provare il fatto contestato, senza potersi limitare al verbale.
La visita fisioterapica e il contratto collettivo che salva il posto
Il quarto motivo riguardava l'episodio del 17 ottobre 2023, quando il lavoratore era assente per un trattamento massofisioterapico senza averlo comunicato preventivamente all'azienda, violando l'articolo 31 del CCNL chimici-farmaceutici. La Corte d'Appello non ha ritenuto "giustificata" quell'assenza, ma ha accertato una violazione disciplinare. Tuttavia, lo stesso contratto collettivo, all'articolo 38, prevede per quella specifica infrazione solo sanzioni conservative, non il licenziamento. In assenza di recidiva o di ulteriori elementi di gravità, il giudice non può convertire la mancanza in un provvedimento espulsivo. La Cassazione definisce questo principio ormai "diritto vivente", confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 128 del 2024.