Controllare il cedolino del mese di ferie e trovarlo più leggero del solito è un'esperienza comune. La domanda sorge spontanea, il datore di lavoro può legittimamente corrispondere meno durante il periodo di riposo? La Corte di Cassazione ha risposto con l'ordinanza n. 18529, depositata l'8 giugno 2026, stabilendo che la riduzione può essere legittima, ma solo entro un margine preciso, misurato sull'impatto economico complessivo e non sulla semplice differenza tra due mensilità.
Il principio europeo della retribuzione feriale comparabile ma non identica
Il diritto dell'Unione europea, tramite l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, impone che durante le ferie il lavoratore mantenga un livello retributivo comparabile a quello ordinario, ma non identico. La giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata più volte anche dalla Cassazione, ha chiarito che nel computo rientrano tutte le somme riconducibili con continuità ai compiti effettivamente svolti e alla posizione professionale ricoperta. Le componenti realmente occasionali possono restare fuori senza violare la direttiva.
L'effetto dissuasivo come parametro per valutare la legittimità
Quanto deve pesare una voce esclusa perché diventi un problema giuridico? La giurisprudenza risponde con la nozione di effetto dissuasivo. Una riduzione retributiva diventa illecita soltanto se risulta concretamente capace di indurre il lavoratore a rinunciare al riposo per timore di perdere reddito. Il nostro ordinamento recepisce questo principio attraverso l'articolo 2109 del codice civile, l'articolo 36 della Costituzione e l'articolo 10 del decreto legislativo n. 66 del 2003. Nessuna norma fissa una percentuale valida in ogni circostanza, la valutazione resta ancorata al caso concreto.
Il caso del macchinista e la soglia del 3,37%
Alla base della pronuncia c'è la vicenda di un macchinista dipendente di Mercitalia Rail. L'azienda non riconosceva, nella busta paga delle ferie, l'indennità per l'assenza dalla residenza e la quota variabile dell'indennità di utilizzazione giornaliera professionale, nota con l'acronimo IUP. La Corte d'Appello di Torino, con la sentenza n. 78 del 2023, aveva già respinto la pretesa del lavoratore. La Cassazione conferma quella decisione respingendo integralmente il ricorso. Il punto decisivo riguarda l'entità dell'esclusione. Le due voci pesavano circa il 3,37% sulla retribuzione annua lorda del ricorrente, una misura che i giudici hanno ritenuto troppo contenuta per generare un effetto dissuasivo apprezzabile.
Il confronto si fa sull'anno intero non sul singolo mese
Un aspetto spesso trascurato riguarda l'orizzonte temporale del calcolo. Poiché la richiesta di differenze retributive avanzata dal lavoratore riguardava l'intero anno, la Cassazione ha ritenuto corretto confrontare la retribuzione feriale con quella ordinaria calcolata sui dodici mesi, non con lo stipendio di un singolo mese. La differenza non è di poco conto. Una voce che appare rilevante osservando soltanto i giorni di ferie in cui non viene corrisposta può risultare marginale, una volta distribuita sui dodici mesi di lavoro.
Le voci che restano comunque dovute in ferie
Questo esito non autorizza le aziende a escludere liberamente qualsiasi indennità variabile dal calcolo della retribuzione feriale. Le voci che accompagnano con continuità lo svolgimento dei compiti e la posizione professionale del dipendente restano dovute anche durante il riposo, come la stessa Cassazione ha già affermato in numerose pronunce relative a macchinisti di Trenord e Trenitalia. Nel caso specifico la Corte ha riconosciuto che sia l'indennità di residenza sia la componente variabile della IUP hanno effettivamente questo collegamento funzionale con l'attività svolta, richiamando anche un proprio precedente più recente sulle stesse voci, l'ordinanza n. 3866 del 2026.
Tre verifiche per contestare una busta paga più leggera
Dall'ordinanza emergono tre verifiche utili a chi voglia capire se una busta paga più leggera durante le ferie nasconda un problema reale. La prima riguarda la natura della voce esclusa, da collegare o meno in modo stabile alle mansioni svolte. La seconda impone di misurare il peso di quella voce sul totale della retribuzione annua lorda, senza fermarsi al singolo cedolino. La terza impone di valutare se la riduzione, una volta quantificata, raggiunga una soglia realisticamente capace di scoraggiare la fruizione del riposo.