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Acquisti online dei figli minorenni: in quali casi i genitori non sono obbligati a pagare e possono chiedere l’annullamento

Di Giacomo Cascio
Acquisti online dei figli minorenni: in quali casi i genitori non sono obbligati a pagare e possono chiedere l’annullamento
Acquisti online dei figli minorenni

Con la diffusione dell’e-commerce e dei pagamenti digitali, è sempre più frequente che anche i minorenni effettuino acquisti online, spesso senza il consenso o la conoscenza dei genitori. Ma sono validi i contratti conclusi da un minore? E i genitori devono pagarli? La risposta è articolata, ma chiara: nella maggior parte dei casi, il contratto è annullabile, e i genitori possono richiederne la cancellazione con restituzione delle somme spese.

Capacità giuridica e capacità di agire: cosa dice la legge

Nel diritto italiano, la capacità giuridica – ossia la possibilità di essere titolari di diritti e doveri – si acquisisce alla nascita. Tuttavia, la capacità di agire, cioè la possibilità di stipulare validamente contratti o compiere atti giuridici, si ottiene solo al compimento dei 18 anni (art. 2 del Codice Civile).

Ciò significa che un minorenne non può impegnarsi validamente in un contratto, se non assistito da un genitore o tutore. Fanno eccezione gli atti di modesta entità, coerenti con l’età e la maturità del minore.

I contratti firmati da minorenni sono validi?

Un contratto stipulato da un minorenne senza autorizzazione dei genitori non è nullo, ma è annullabile. L’annullamento può essere richiesto:

  • dai genitori o dal tutore, durante la minore età;
  • dal minore stesso, entro cinque anni dal compimento dei 18 anni;
  • dagli eredi, in caso di decesso del minore prima dell’annullamento.

Un esempio concreto: se un ragazzo tredicenne acquista online uno smartphone da centinaia di euro, usando una carta prepagata ricaricata dai genitori, l’acquisto può essere annullato e il rimborso richiesto, previa restituzione dell’oggetto in buone condizioni.

I genitori devono pagare?

In base alla giurisprudenza (es. Tribunale di Milano, sent. n. 5738/2024), i genitori non sono automaticamente responsabili per i contratti conclusi dai figli senza il loro consenso. Due casi distinti vanno considerati:

  • Danni causati a terzi: i genitori rispondono per i fatti illeciti commessi dal minore (art. 2048 c.c.).
  • Obblighi contrattuali: i genitori non sono tenuti a rispettare contratti stipulati senza la loro approvazione, e possono rifiutare il pagamento.

Come annullare un acquisto online effettuato da un minore

Ecco i passaggi pratici da seguire:

  1. Contattare il venditore, preferibilmente via PEC o raccomandata, indicando che l’acquirente è un minore non autorizzato.
  2. Richiedere l’annullamento del contratto, invocando l’assenza di capacità di agire.
  3. Prepararsi alla restituzione del bene, che deve essere integro, utilizzando una spedizione tracciabile.
  4. Richiedere il rimborso, anche se il pagamento è stato effettuato con una carta intestata al minore.

Quando il contratto non è più annullabile

L’art. 1426 del Codice Civile prevede un’eccezione importante: se il minore ha deliberatamente ingannato il venditore falsificando l’età, il contratto può non essere più annullabile. Tuttavia, non è sufficiente la semplice spunta su una casella online che dichiara il compimento della maggiore età. Solo in presenza di documenti falsificati il venditore potrebbe opporsi all’annullamento.

GC

Giacomo Cascio

Giacomo Cascio — Editore di Risoluto.it. Fondatore di Blue Owl, agenzia di marketing locale in Sicilia e ideatore del Metodo Autorità Locale.

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