Con la circolare n. 81 del 24 luglio 2026, l'INPS ha fornito le istruzioni operative per applicare le modifiche all'Assegno unico e universale introdotte dall'articolo 7-bis del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, noto come Decreto PNRR 2026. Questo intervento risponde a rilievi sollevati in sede europea e amplia la platea dei beneficiari, includendo genitori con figli residenti in altri Stati membri dell'Unione europea e lavoratori comunitari non residenti in Italia.
Figli residenti in un altro Paese UE ora inclusi nella prestazione
La novità principale riguarda l'inserimento del comma 2-bis nell'articolo 1 del decreto legislativo 230 del 2021. In base a questa disposizione, ai fini dell'attribuzione dell'assegno, si considerano anche i figli che risiedono in un altro Stato membro dell'Unione europea, purché risultino fiscalmente a carico del genitore secondo la normativa italiana. Ciò significa che un genitore che lavora e risiede in Italia può ora richiedere l'assegno per un figlio che vive, ad esempio, in Romania o in Spagna, sempre che il figlio sia considerato a carico ai fini fiscali italiani. L'INPS precisa che questa apertura non modifica le regole per la composizione del nucleo familiare ai fini ISEE, ma aumenta semplicemente il numero di figli per i quali è possibile ottenere la prestazione.
Lavoratori UE non residenti in Italia con diritto all'assegno
La seconda importante novità riguarda i lavoratori che operano in Italia senza esservi residenti. L'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo viene modificato per estendere il diritto all'assegno anche a chi, pur non abitando stabilmente nel nostro Paese, abbia un contratto di lavoro dipendente oppure svolga un'attività professionale che comporti l'obbligo di iscrizione a una gestione previdenziale italiana. La condizione essenziale è essere in regola con il versamento dei contributi. Prima di questa modifica, la residenza in Italia era un requisito imprescindibile. Ora può essere sostituita dallo svolgimento di una attività lavorativa per la quale risultino regolarmente versati i contributi.
Calcolo dell'importo e durata della prestazione per i non residenti
Per questi lavoratori, l'importo dell'assegno non è automatico né pieno. Il nuovo comma 01 dell'articolo 6 del decreto legislativo stabilisce che l'erogazione è commisurata alla durata effettiva della residenza, del domicilio o della prestazione di lavoro svolta in Italia. In pratica, l'assegno copre solo il periodo in cui il lavoratore risulta effettivamente occupato e contribuente in Italia, non l'intero anno. Inoltre, il nuovo comma 1-bis prevede che la domanda per questi lavoratori sia presentata per il periodo di durata della prestazione lavorativa e, in ogni caso, sia rinnovata annualmente a decorrere dal 1° marzo di ciascun anno. Questo significa che chi rientra in questa casistica non può contare sul rinnovo automatico riservato ai residenti, ma deve ripresentare la domanda ogni anno, con riferimento al periodo che va dal 1° marzo al 28 febbraio successivo.
Coordinamento con le prestazioni familiari europee
Per effetto di queste modifiche, l'assegno assume ora la natura di prestazione familiare ai sensi del regolamento (CE) 883/2004. Questo comporta l'applicazione delle regole europee di coordinamento. Quando lo stesso nucleo potrebbe avere diritto a prestazioni analoghe in più Stati membri, la competenza spetta in via prioritaria al Paese in cui si svolge l'attività lavorativa e, in mancanza, a quello di residenza dei figli. Questa disposizione è fondamentale per evitare doppi pagamenti o situazioni di incertezza per le famiglie coinvolte.
Rielaborazione delle domande presentate dopo il 21 aprile 2026
Le nuove regole sono entrate in vigore il 21 aprile 2026, ma l'adeguamento della procedura telematica non è stato immediato. L'INPS chiarisce che le domande presentate a partire da quella data sono state definite in via provvisoria, in attesa dell'aggiornamento del servizio online. Di conseguenza, tutte le mensilità dal maggio 2026 in avanti sono ora sottoposte a verifica. Ove necessario, seguirà una rielaborazione della posizione. Gli importi già liquidati potranno essere confermati, ricalcolati al rialzo con conguaglio a credito, oppure ridotti, con recupero delle somme eventualmente percepite in eccesso. È una fase transitoria di cui vale la pena tenere conto, soprattutto per chi ha già ricevuto un pagamento e potrebbe vedersi notificare un conguaglio nei prossimi mesi.
Modalità di presentazione della domanda e scadenze da ricordare
Le modalità di accesso restano quelle consuete. La domanda si presenta tramite il portale INPS, con identità digitale SPID almeno di secondo livello, CIE o CNS, seguendo il percorso "Sostegni, Sussidi e Indennità" e poi "Per genitori". In alternativa è possibile utilizzare l'app INPS Mobile, rivolgersi al Contact Center Multicanale oppure farsi assistere da un istituto di patronato. Per i residenti in Italia nulla cambia rispetto al passato e il rinnovo resta automatico. Chi, invece, lavora nel nostro Paese senza risiedervi dovrà ricordarsi della scadenza del 1° marzo per non perdere continuità nell'erogazione. Restano fermi, per tutti i beneficiari, i limiti già noti. Il diritto all'assegno per i figli maggiorenni si mantiene fino al compimento del 21° anno di età, a condizione che il reddito complessivo annuo non superi gli 8.000 euro lordi. Per i figli con disabilità, invece, non è previsto alcun limite anagrafico.