Avvocato moroso per affitto studio: CNF conferma sospensione · Risoluto
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Avvocato moroso per l'affitto dello studio: il CNF conferma la sospensione dalla professione

Di Giacomo Cascio
Avvocato moroso per affitto studio legale: CNF conferma sospensione dalla professione per mancato pagamento canone

Il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito che il mancato pagamento del canone di locazione per lo studio legale può costare all'avvocato la sospensione dall'esercizio della professione. Con la sentenza n. 62 del 2026, depositata nei giorni scorsi, il CNF ha respinto il ricorso di un legale del Foro di Lamezia Terme, confermando la sanzione disciplinare di tre mesi già inflitta dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catanzaro. La decisione ribadisce un principio importante: l'inadempimento economico verso terzi, quando assume caratteri di gravità e persistenza, incide sulla affidabilità del professionista e rileva sul piano deontologico a prescindere dalla natura del debito.

La vicenda: due anni di canoni non pagati e sfratto esecutivo

Il caso riguarda un avvocato che dal giugno 2016 occupava un immobile a Lamezia Terme in forza di un contratto di locazione ad uso professionale stipulato nel 2014. Da quel mese i pagamenti dei canoni erano diventati parziali, fino a interrompersi quasi del tutto. La proprietaria, dopo numerosi solleciti senza esito, aveva avviato una procedura di sfratto per morosità, convalidata dal Tribunale di Lamezia Terme nell'agosto 2018 con ordine di rilascio. Aveva inoltre ottenuto un decreto ingiuntivo per il recupero degli arretrati. L'avvocato, tuttavia, non liberò l'immobile nei termini, e il rilascio avvenne solo il 4 dicembre 2018, a seguito di esecuzione forzata. Nel frattempo, la locatrice aveva ottenuto un pignoramento presso terzi. Da qui l'esposto disciplinare e l'apertura del procedimento da parte del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catanzaro, che all'esito dell'istruttoria inflisse la sospensione per tre mesi per violazione degli articoli 9 e 64 del Codice deontologico forense.

I motivi del ricorso respinti dal CNF

Il legale aveva impugnato la decisione davanti al CNF sollevando tre motivi. Il primo lamentava una presunta violazione del principio di corrispondenza tra addebito contestato e sanzione, poiché il Consiglio Distrettuale aveva richiamato in motivazione anche una diversa esposizione debitoria verso l'Erario, mai formalmente contestata. Il secondo motivo sosteneva che il mancato pagamento dei canoni fosse giustificato dalla pendenza di due giudizi civili: uno di opposizione tardiva allo sfratto e uno per la risoluzione del contratto per responsabilità della locatrice, con la tesi di aver sospeso i versamenti per compensarli con spese di miglioria. Il terzo motivo riguardava il debito fiscale, ritenuto estraneo alla contestazione disciplinare e in via di regolarizzazione tramite rateizzazione.

Il Consiglio Nazionale Forense ha escluso ogni violazione del contraddittorio: il riferimento al debito erariale era stato introdotto dallo stesso incolpato nelle proprie difese e il CDD lo aveva solo valutato come elemento difensivo, senza fondarvi un autonomo giudizio di responsabilità. Nel merito, i giudici hanno chiarito che l'esistenza di cause civili pendenti non esclude la rilevanza disciplinare della morosità. Ciò che conta non è l'esito della controversia contrattuale, bensì la durata dell'inadempimento e il ricorso a procedure esecutive coattive, elementi che di per sé incidono sull'immagine del professionista agli occhi dei terzi.

Il principio di diritto: l'obbligo deontologico di adempiere

Sul piano soggettivo, il CNF ha ribadito che, trattandosi di un'obbligazione assunta nell'esercizio della professione (l'immobile era locato proprio per uso studio), l'illecito si configura a prescindere dalla gravità della condotta o dall'effettiva compromissione dell'affidamento dei terzi, essendo sufficiente la volontarietà dell'omissione. Quanto alle difficoltà economiche, la sentenza chiarisce che non hanno valore scriminante, potendo al più incidere sulla graduazione della sanzione, e solo se non riconducibili a responsabilità dello stesso iscritto. Il passaggio più significativo della sentenza è quello dedicato al fondamento normativo del dovere di adempiere. Per il CNF, l'obbligo di mantenere condotte improntate a probità, dignità e decoro, anche fuori dall'esercizio strettamente professionale, non nasce solo dagli articoli 9 e 64 del Codice deontologico, ma trova radice diretta nella legge n. 247 del 2012. L'articolo 3, comma 2, di questa legge impone che la professione forense sia esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa. Il comma 3 affida poi al Codice deontologico il compito di declinare queste norme di comportamento nei rapporti con clienti, controparti e colleghi. In definitiva, la sentenza n. 62 del 2026 del CNF rappresenta un monito per tutti gli avvocati: il mancato pagamento dei debiti verso terzi, anche di natura privatistica, può minare alla radice l'affidabilità della professione forense e giustificare la sospensione dall'albo.

GC

Giacomo Cascio

Giacomo Cascio — Editore di Risoluto.it. Fondatore di Blue Owl, agenzia di marketing locale in Sicilia e ideatore del Metodo Autorità Locale.

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