La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20151 depositata il 3 giugno 2026, ha ribadito un principio fondamentale: quando un datore di lavoro paga i propri dipendenti meno della metà rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale, e lo fa in un contesto di sistematica violazione delle norme sulla sicurezza e sui diritti dei lavoratori, non si tratta più di un semplice inadempimento contrattuale, ma di un vero e proprio reato. La fattispecie è quella dell'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, nota come caporalato, punita dall'articolo 603-bis del codice penale con la reclusione fino a quattro anni e una multa fino a mille euro per ogni lavoratore coinvolto.
La vicenda trae origine da un'ispezione compiuta il 19 giugno 2020 in un laboratorio tessile siciliano specializzato nella confezione di camicie. Gli ispettori scoprirono una situazione che i giudici di merito hanno definito sistematica e prolungata nel tempo. Il titolare dell'azienda aveva corrisposto alle lavoratrici, in parte assunte in nero e in parte regolarizzate in un secondo momento, una retribuzione oraria compresa tra i 4 e i 5 euro, comprensiva di tredicesima e quattordicesima, per almeno tre anni. Il contratto collettivo nazionale del settore prevedeva invece una paga oraria di circa 9,69-9,81 euro, quasi il doppio.
Condizioni di lavoro degradanti e violazioni sistematiche
Le lavoratrici erano costrette a operare in locali privi di impianti di aerazione e climatizzazione, anche durante i mesi estivi, con un impianto elettrico non a norma e senza aver mai frequentato i corsi di formazione obbligatori né essere state sottoposte alle visite mediche periodiche. I riposi settimanali, le ferie e i periodi di aspettativa venivano sistematicamente negati. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza del 14 novembre 2024, aveva già condannato l'imprenditore a un anno e sei mesi di reclusione, seimila euro di multa e al risarcimento del danno in favore di una delle parti civili. La Corte d'Appello di Messina aveva confermato la condanna, spingendo l'imputato a ricorrere in Cassazione.
La retribuzione va valutata globalmente, non solo in cifra oraria
La Suprema Corte ha respinto la tesi difensiva secondo cui le lavoratrici avrebbero dovuto essere inquadrate a un livello inferiore del CCNL, con una paga oraria di circa 8 euro. I giudici hanno ricordato che, secondo la giurisprudenza consolidata della stessa Sezione IV, l'indice di sfruttamento retributivo non si misura solo sulla paga oraria nominale. Richiamando la sentenza n. 2573 del 2024, la Corte ha precisato che la retribuzione va valutata tenendo conto delle effettive mansioni svolte, delle condizioni di lavoro, dell'orario, dell'assenza di pause, riposi e ferie. In pratica, chi lavora in nero perde non solo una parte della paga, ma anche contributi previdenziali, copertura per malattia o maternità, protezione assicurativa e il corretto computo delle ferie. Questi benefici negati, come li ha definiti la stessa Corte d'Appello di Messina, rientrano pienamente nel parametro retributivo rilevante ai fini del reato di caporalato.
Stato di bisogno: accertamento caso per caso
Un punto delicato riguarda l'accertamento dello stato di bisogno delle lavoratrici. La Cassazione ha distinto due gruppi. Per le tre cittadine albanesi, appena arrivate in Italia, senza permesso di soggiorno, ospitate gratuitamente da una conoscente e disposte ad accettare qualsiasi lavoro pur di sopravvivere, lo stato di bisogno era concretamente provato. Per le altre sette lavoratrici, invece, la Corte d'Appello aveva motivato in modo generico. La Cassazione ha annullato su questo punto, richiamando il precedente n. 24441 del 2021, secondo cui lo stato di bisogno presuppone una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose. Serve quindi una verifica individuale, caso per caso.
Dolo generico: non serve dimostrare l'intento di arricchirsi
La difesa aveva eccepito l'assenza di prova dell'intento lucrativo. La Cassazione ha dichiarato la censura manifestamente infondata per le lavoratrici albanesi e assorbita per le altre. Il reato di cui all'articolo 603-bis, comma 1, numero 2, del codice penale è a dolo generico: è sufficiente che il datore fosse consapevole delle condizioni di sfruttamento e dello stato di bisogno dei lavoratori, e che abbia comunque proseguito con quel modello organizzativo. La palese difformità retributiva rispetto ai minimi contrattuali è elemento sufficiente a dimostrare la consapevolezza. In conclusione, la sentenza rafforza la tutela dei lavoratori e pone un importante freno allo sfruttamento, ricordando che pagare meno della metà del dovuto in un contesto di illegalità diffusa significa commettere un reato.