La Corte di Cassazione ha stabilito che il dipendente che utilizza la propria autovettura per esigenze di servizio ha diritto al rimborso chilometrico anche in assenza di un'autorizzazione aziendale scritta. Con l'ordinanza n. 24114 del 27 luglio 2026, i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso di una società di igiene ambientale, condannandola a corrispondere 2.644,42 euro a un proprio operatore addetto alla raccolta dei rifiuti. La vicenda trae origine da un rapporto di lavoro iniziato nel gennaio 2017, con un contratto che individuava la sede lavorativa nell'intero territorio comunale di Vibo Valentia. I mezzi per la raccolta venivano però custoditi in un deposito a Maierato, in un altro Comune, dove il dipendente si recava ogni giorno con la propria auto per l'appello e il ritiro del veicolo.
Il Tribunale di Vibo Valentia nega il rimborso, la Corte d'Appello di Catanzaro lo riconosce
In primo grado, il Tribunale di Vibo Valentia con la sentenza n. 535/2020 aveva dato torto al lavoratore, ritenendo che gli spostamenti rientrassero nella normale organizzazione aziendale. La Corte d'Appello di Catanzaro, con la sentenza n. 848/2023, ha ribaltato la decisione, qualificando quei tragitti quotidiani come vere e proprie missioni temporanee disposte per esigenze aziendali. Secondo i giudici di secondo grado, il lavoratore doveva portare il mezzo nel territorio in cui operava, e le spese dovevano quindi ricadere sul datore di lavoro. La società ha impugnato la sentenza in Cassazione, sostenendo l'assenza di un'autorizzazione espressa e richiamando la distinzione tra luogo e posto di lavoro contenuta nel contratto collettivo.
La clausola del contratto collettivo non richiede forme scritte per il consenso
La norma di riferimento è l'articolo 37, lettera a), del contratto collettivo per i dipendenti delle imprese e società esercenti servizi ambientali del 6 dicembre 2016. La disposizione prevede il rimborso per il dipendente che utilizza la propria auto per ragioni di servizio, con l'autorizzazione dell'azienda oppure aderendo a una sua richiesta. L'importo segue le tariffe ACI per l'indennità chilometrica, riferite a un'auto a benzina di 1300 cc che percorra in media 20.000 chilometri l'anno. La Corte ha chiarito che la clausola non impone alcuna forma specifica, né per il via libera aziendale né per la richiesta avanzata dall'impresa. Il consenso può quindi emergere anche dai comportamenti concreti delle parti, senza necessità di un documento firmato. Un principio che assume rilievo per tutti i lavoratori che utilizzano mezzi propri per conto dell'azienda, come ricorda anche l'analisi sul rimborso spese auto senza autorizzazione esplicita.
La nozione di posto di lavoro vale solo per l'orario, non per il rimborso
La società ha fondato la propria difesa sull'articolo 17, comma 11, del contratto collettivo, dedicato all'orario di lavoro, secondo cui per posto di lavoro si intende il luogo in cui l'azienda fissa l'appello quotidiano. Da ciò derivava, secondo l'impresa, che il punto di partenza fosse il deposito di Maierato e che il tragitto rientrasse nella normale organizzazione. La Cassazione ha respinto questa impostazione, precisando che la disposizione serve a calcolare l'orario effettivo del personale che, per ragioni tecniche legate al servizio, opera in più Comuni e non fornisce una definizione valida per ogni altro scopo. Il contratto collettivo utilizza nozioni diverse per istituti diversi, come la sede abituale di lavoro per la trasferta. L'articolo 37 non fa alcun riferimento a sede, luogo o posto di lavoro, e per il rimborso non conta dove si collochi il posto di lavoro, ma che l'auto sia stata usata per ragioni di servizio con il consenso dell'azienda.
Tre indizi dimostrano il consenso mai formalizzato
I giudici di Catanzaro avevano desunto l'assenso da tre circostanze precise. Il lavoratore utilizzava l'auto ogni giorno senza che l'azienda avesse mai contestato tale prassi. Quella consuetudine prolungata indicava che la società gli chiedeva di recarsi al deposito. Infine, l'impresa non aveva prospettato soluzioni alternative che il dipendente potesse concretamente adottare entro l'orario di lavoro. La Cassazione ha confermato questa valutazione, stabilendo che il rimborso spetta anche quando l'autorizzazione non è mai stata messa per iscritto. Una decisione che rafforza la tutela del lavoratore e che si inserisce in un orientamento consolidato sui diritti economici connessi all'uso di mezzi propri per finalità aziendali.