Cassazione 32837, richiesta amicizia viola divieto · Risoluto
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Cassazione sentenza 32837, richiesta di amicizia su Facebook viola il divieto di comunicazione

Di Giacomo Cascio
Richiesta di amicizia su Facebook viola il divieto di comunicazione: sentenza Cassazione 32837

La Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32837 del 2026, depositata il 3 settembre dopo l'udienza del 5 maggio, ha stabilito un principio destinato a fare scuola nel diritto penale digitale. Una richiesta di amicizia su Facebook e alcune videochiamate inviate a una persona protetta da un provvedimento giudiziario integrano il reato previsto dall'articolo 387 bis del codice penale, che punisce la violazione dei divieti di comunicazione. Non serve che la vittima accetti, risponda o addirittura visualizzi il contenuto. Basta l'invio.

Il caso e la decisione della Quinta Sezione penale

La vicenda riguarda un uomo già destinatario di un ordine del giudice che gli imponeva di non contattare in alcun modo la persona offesa. Nonostante il divieto, l'imputato aveva inviato alcune videochiamate e una richiesta di amicizia sul social network. La difesa sosteneva che, in assenza di una risposta della vittima, non potesse configurarsi alcuna comunicazione e quindi nessuna violazione. La Cassazione ha respinto questa impostazione, chiarendo che l'articolo 387 bis punisce chi viola i provvedimenti di allontanamento o i divieti di comunicazione con qualsiasi mezzo. La formula ampia della norma, secondo i giudici, non lascia spazio a interpretazioni restrittive.

Perché non serve l'accettazione della vittima

Il passaggio più significativo della pronuncia riguarda il momento consumativo del reato. La tesi difensiva si basava su un assunto semplice. Senza accettazione non c'è conversazione, senza conversazione non c'è comunicazione, senza comunicazione non c'è reato. La Suprema Corte ribalta questa logica. Una richiesta di amicizia non è un semplice aggiornamento della lista contatti, ma un vero e proprio tentativo di raggiungere telematicamente la persona offesa. Il messaggio, la richiesta o la videochiamata arrivano comunque sullo schermo della vittima e producono l'effetto che la norma vuole evitare, cioè un nuovo contatto indesiderato con chi ha già ottenuto tutela dal giudice. Che la vittima accetti o rifiuti, che risponda o ignori, non cambia la sostanza. L'invio stesso costituisce l'atto vietato.

Differenza con il reato di stalking previsto dall'articolo 612 bis

È importante non confondere la violazione del divieto di comunicazione con il reato di stalking. Quest'ultimo, previsto dall'articolo 612 bis del codice penale, richiede condotte reiterate capaci di generare un grave e perdurante stato d'ansia nella vittima. Nel caso esaminato dalla Cassazione, invece, i giudici si sono concentrati sulla violazione di un ordine giudiziario già esistente. La differenza non è teorica. Nel primo caso serve una pluralità di comportamenti persecutori e un impatto psicologico documentato. Nel secondo basta un singolo tentativo di contatto, purché sia successivo alla notifica del provvedimento e sia diretto specificamente alla persona protetta. Il confine è netto e le conseguenze penali possono essere immediate.

Prove digitali e riscontri indiretti nella violazione del divieto

Un secondo aspetto rilevante riguarda le modalità con cui si può dimostrare la violazione. La difesa aveva contestato l'assenza di uno screenshot o di una prova digitale diretta e certa del tentativo di contatto. Su questo punto la Cassazione ha chiarito che la doglianza non poteva nemmeno essere esaminata nel merito, perché non era stata sollevata correttamente nei precedenti gradi di giudizio. Resta comunque il principio consolidato secondo cui la condotta persecutoria o la violazione del divieto possono emergere anche da testimonianze e riscontri indiretti, senza che sia indispensabile una documentazione informatica granitica. Per chi subisce comportamenti di questo tipo, ciò significa che denunciare resta possibile anche quando le prove tecniche sono scarse o sono state cancellate per lo spavento del momento.

Quando scatta davvero la violazione dell'articolo 387 bis

Perché si configuri il reato previsto dall'articolo 387 bis del codice penale occorrono alcune condizioni precise, che vanno tenute distinte da una semplice interazione social generica. È necessario che il giudice abbia già emesso, in modo esplicito, un provvedimento che vieti qualunque forma di comunicazione con la persona offesa. È necessario che il tentativo di contatto avvenga dopo la notifica di tale provvedimento. Ed è necessario che l'iniziativa sia diretta in modo specifico al profilo o al recapito della vittima, e non a soggetti terzi o a contesti estranei alla vicenda. In assenza di queste condizioni, un contatto sui social può comunque assumere rilievo ai fini del più generale reato di stalking, ma con presupposti diversi e più articolati, legati alla reiterazione della condotta e allo stato d'ansia effettivamente provocato nella vittima.

Le conseguenze pratiche per chi è sottoposto a un divieto

La decisione segna un punto fermo. Il confine tra mondo reale e mondo digitale, per chi è sottoposto a un divieto di comunicazione, non esiste più. Un like, una richiesta di amicizia, una videochiamata, un messaggio diretto sono tutti atti potenzialmente punibili se violano un provvedimento del giudice. Le strategie difensive dovranno adeguarsi a un principio che riduce sensibilmente i margini di interpretazione favorevole agli imputati. La trasparenza delle piattaforme social, che notificano ogni tentativo di contatto, rende inoltre sempre più difficile sostenere l'assenza di prove. La sentenza n. 32837 del 2026 rappresenta dunque un monito chiaro. La tutela della persona offesa passa anche attraverso il rispetto rigoroso dei divieti imposti dal giudice, senza zone franche digitali.

Giacomo Cascio

Giacomo Cascio

CEO

Giacomo Cascio — Editore di Risoluto.it. Fondatore di Blue Owl, agenzia di marketing locale in Sicilia e ideatore del Metodo Autorità Locale.

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