La cointestazione di un conto corrente è una scelta sempre più diffusa tra coniugi, familiari e conviventi. Spesso si ritiene che la semplice intestazione congiunta equivalga a una divisione automatica al 50% delle somme depositate. Ma è davvero così? Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale che ribalta questa convinzione, con implicazioni rilevanti soprattutto in caso di separazione o successione ereditaria.
La presunzione di parità non è assoluta
Secondo l'articolo 1298 del codice civile, nei rapporti interni tra i cointestatari, le quote si presumono uguali, ma solo se non risulta diversamente. Questa presunzione è relativa, quindi può essere superata con una prova contraria. In pratica, se non emergono elementi che dimostrino una diversa ripartizione, si applica la regola del 50%, ma chi contesta questa suddivisione ha l'onere di fornire evidenze concrete. La banca, dal canto suo, è tutelata dall'articolo 1854, che prevede la solidarietà passiva dei cointestatari, ma questo non incide sulla proprietà effettiva del denaro.
Il versamento su un conto cointestato non è una donazione
La sentenza n. 22613 del 5 agosto 2025 ha chiarito un punto cruciale: versare una somma consistente su un conto cointestato non equivale automaticamente a una donazione all'altro titolare. Nel caso esaminato, un uomo era chiamato a rispondere delle somme versate dalla moglie, provenienti dalla vendita di un immobile di sua proprietà. Il figlio della donna sosteneva che si trattasse di una donazione indiretta, soggetta a collazione. La Cassazione ha respinto questa tesi, sottolineando come la gestione del conto per 37 anni, con confluenza di somme da entrambi i coniugi e utilizzo per spese familiari, escludesse l'intento di liberalità. Il versamento, quindi, era riconducibile al contributo alle esigenze della famiglia, non a un regalo.
L'onere della prova in caso di contestazione
Chi afferma che la titolarità reale delle somme sia diversa da quella risultante dalla cointestazione deve dimostrarlo. Non basta osservare che il denaro proviene dal patrimonio personale di uno dei cointestatari. Occorre analizzare il contesto complessivo: la provenienza degli accrediti, la destinazione delle spese, la durata del rapporto e le eventuali disparità patrimoniali. La prova può essere fornita anche tramite presunzioni semplici, purché siano gravi, precise e concordanti, come stabilito dall'articolo 2729 del codice civile. Elementi utili includono estratti conto dettagliati, documentazione sulla fonte dei versamenti e testimonianze.
Il caso dell'ordinanza n. 5009 del 2026
Un ulteriore esempio arriva dall'ordinanza n. 5009 del 2026, dove le somme su un conto cointestato sono state attribuite esclusivamente al defunto. I giudici hanno considerato la ricostruzione delle fonti dei versamenti, il forte squilibrio patrimoniale tra i titolari e l'assenza di prove di una liberalità. Questo dimostra che la semplice firma sul contratto bancario non è sufficiente a stabilire la proprietà delle somme. In assenza di prova contraria, però, la presunzione di parità rimane valida, tutelando chi non ha elementi per contestarla.
In conclusione, la cointestazione non crea automaticamente una donazione, ma nemmeno esclude che possa configurarsi. La distinzione dipende dalle circostanze concrete e dalla volontà delle parti. Per questo, in caso di separazione o successione, è fondamentale raccogliere ogni documento utile a ricostruire la reale natura dei rapporti economici. Affidarsi a un consulente legale può fare la differenza nel tutelare i propri diritti.