Alzheimer in RSA: la Cassazione impone il pagamento statale e il rimborso alle famiglie · Risoluto
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Corte di Cassazione: l'Alzheimer grave in RSA va pagato dallo Stato, le famiglie possono chiedere rimborso

Di Giacomo Cascio
Giustizia per malati Alzheimer in RSA: sentenza Cassazione su rimborso rette

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 16601/2026 depositata lo scorso 27 maggio, ha stabilito un principio fondamentale per i malati di Alzheimer in fase avanzata e altre gravi patologie neurologiche degenerative. Quando il ricovero in Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) comporta prestazioni con rilevante componente terapeutica, la retta deve essere integralmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Di conseguenza, la quota di compartecipazione richiesta per anni alle famiglie non è dovuta, e chi ha già pagato può chiedere la restituzione.

La sentenza trae origine dal caso di una paziente veronese in stato vegetativo permanente da encefalopatia post-anossica, tetraplegica, tracheostomizzata e alimentata tramite sonda gastrostomica. La donna era rimasta ricoverata per quasi nove anni, dall'ottobre 2008 al marzo 2017, in una struttura della provincia di Verona. Le rette contestate ammontavano a complessivi 169.408,85 euro, di cui 125.657,62 euro per il primo periodo e 43.751,23 euro per il secondo. Il Tribunale di Verona aveva condannato la struttura alla restituzione di 129.657,62 euro, decisione confermata dalla Corte d'Appello di Venezia con sentenza n. 1818 del 3 agosto 2022. La Cassazione ha infine rigettato il ricorso dell'ULSS 9 Scaligera, consolidando il principio che le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono integralmente a carico del fondo sanitario.

Il quadro normativo e l'abuso delle ASL

La norma che impone la copertura totale esiste già dal 2001, precisamente all'articolo 3, comma 3, del D.P.C.M. 14 febbraio 2001. Tuttavia, per oltre vent'anni, ASL e strutture hanno sistematicamente applicato il criterio della ripartizione al 50%, previsto dalla tabella allegata al D.P.C.M. 29 novembre 2001, anche in casi in cui era evidente la natura sanitaria intensiva delle prestazioni. La Cassazione ha chiarito che tale criterio non può operare in modo automatico quando le prestazioni hanno particolare rilevanza terapeutica e la componente sanitaria non è separabile da quella assistenziale. In queste situazioni, la fase di lungoassistenza non giustifica lo scarico dei costi sulle famiglie.

Conseguenze pratiche per le famiglie

I contratti di ricovero che pongono a carico dei familiari quote relative a prestazioni integralmente finanziate dal Servizio Sanitario Nazionale sono nulli per contrasto con norme imperative. Le famiglie che hanno già versato tali somme possono quindi domandarne la restituzione all'ASL territorialmente competente, agendo per indebito oggettivo ai sensi dell'articolo 2033 del Codice Civile. Il termine ordinario di prescrizione decorre da ciascun singolo pagamento effettuato. È fondamentale conservare tutta la documentazione e rivolgersi a un legale o a un'associazione di consumatori, come Noctua Aps, che ha evidenziato come la norma sia stata ignorata per anni. Questa sentenza rappresenta un importante passo avanti per i diritti dei malati di Alzheimer e delle loro famiglie, che spesso si trovano a sostenere costi insostenibili per cure che dovrebbero essere garantite dal sistema sanitario pubblico.

GC

Giacomo Cascio

Giacomo Cascio — Editore di Risoluto.it. Fondatore di Blue Owl, agenzia di marketing locale in Sicilia e ideatore del Metodo Autorità Locale.

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