Da luglio 2026 TFR automatico nel fondo pensione per neoassunti · Risoluto
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Da luglio 2026 il TFR finisce automaticamente nel fondo pensione per i neoassunti: 60 giorni per rinunciare

Di Giacomo Cascio
Illustrazione del passaggio automatico del TFR ai fondi pensione per i neoassunti dal luglio 2026, con finestra di 60 giorni per rinunciare

Dal primo luglio 2026 cambia radicalmente l'ingresso dei lavoratori nella previdenza complementare. La Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha riscritto l'articolo 8 del decreto legislativo 252 del 2005, introducendo un sistema di adesione automatica al fondo pensione per i nuovi assunti. La COVIP, con la deliberazione del 19 giugno 2026, ha fornito le indicazioni operative attese da datori di lavoro, fondi pensione e consulenti. La novità sostituisce il vecchio meccanismo del silenzio assenso, che fino al 30 giugno 2026 restava in vigore.

Fino al 30 giugno, il lavoratore che non sceglieva nulla nel primo semestre di assunzione vedeva il proprio Trattamento di Fine Rapporto confluire nel comparto garantito del fondo pensione. Dal primo luglio, invece, la logica si capovolge: il neoassunto è considerato aderente alla previdenza complementare fin dal primo giorno di lavoro, a meno che non esprima una rinuncia esplicita entro 60 giorni.

Una novità sostanziale: non solo TFR ma anche contribuzione datoriale

La differenza non è solo procedurale. Con l'adesione automatica, nel fondo confluiscono l'intero TFR maturando e anche la contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nella misura prevista dalla contrattazione collettiva. Il vecchio silenzio assenso riguardava esclusivamente il TFR, senza obbligo di versamenti aggiuntivi. Si tratta, quindi, di un meccanismo più ricco e vincolante, pensato per aumentare la copertura previdenziale dei lavoratori.

Chi è interessato dall'adesione automatica dal primo luglio

La nuova disciplina riguarda due categorie di lavoratori. La prima è quella dei lavoratori di prima assunzione, ossia persone assunte per la prima volta come dipendenti del settore privato, con esclusione dei lavoratori domestici. Per loro l'adesione automatica scatta dalla data di inizio del rapporto. La seconda categoria riguarda i lavoratori non di prima assunzione che cambiano lavoro dopo il 30 giugno 2026 e che non hanno già un fondo pensione alimentato con TFR. Se invece il lavoratore ha già un'adesione in essere, il nuovo comma 9 bis estende il meccanismo solo se la nuova adesione è alimentata anche con il TFR; altrimenti, l'adesione automatica non opera e il TFR resta gestito secondo l'articolo 2120 del codice civile.

Esclusioni e casi particolari: chi resta fuori dalla nuova regola

Restano esclusi dall'adesione automatica i dipendenti pubblici (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165 del 2001), che continuano a seguire la disciplina del decreto legislativo 124 del 1993. Sono esclusi anche i lavoratori domestici e coloro che, nel precedente rapporto di lavoro, hanno riscattato integralmente la propria posizione previdenziale. Inoltre, se il lavoratore non versa il TFR (ad esempio aderisce con soli contributi) o dichiara di non avere alcuna adesione in essere, l'adesione automatica non scatta.

I 60 giorni di tempo per decidere: cosa può fare il lavoratore

Il punto centrale della riforma è il termine di 60 giorni dalla data di assunzione, entro il quale il lavoratore può esprimere la propria volontà. Il silenzio vale come conferma dell'adesione già avvenuta in automatico. Entro questi 60 giorni, il lavoratore può scegliere di rinunciare all'adesione automatica, destinando il TFR a un'altra forma pensionistica (adesione esplicita) oppure mantenendolo in azienda ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, con applicazione, se previsto, del Fondo di Tesoreria INPS. Può inoltre conferire solo una percentuale del TFR al fondo dell'adesione automatica, se la contrattazione lo consente. Infine, se la retribuzione annua lorda è inferiore all'assegno sociale annuo, il lavoratore non è obbligato a versare la propria quota contributiva.

La rinuncia è un atto unilaterale recettizio: deve essere portata a conoscenza del datore di lavoro e ha efficacia retroattiva al momento dell'adesione. Attenzione ai contratti a tempo determinato di durata inferiore a 60 giorni: in tal caso l'adesione automatica non si applica, perché manca un sufficiente periodo di riflessione. Se il rapporto cessa prima della scadenza dei 60 giorni, l'adesione automatica non produce effetti. Le sospensioni dell'attività lavorativa, invece, non sospendono il decorso del termine.

GC

Giacomo Cascio

Giacomo Cascio — Editore di Risoluto.it. Fondatore di Blue Owl, agenzia di marketing locale in Sicilia e ideatore del Metodo Autorità Locale.

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